Cassazione Civile, Ordinanza n. 18078/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 per l'anno d'imposta 2007, impugnata dal contribuente e inizialmente annullata per asserito vizio di notifica. La Commissione tributaria regionale ha poi rigettato l'appello della società di riscossione, ritenendo regolare la notifica o comunque sanato ogni vizio per effetto dell'impugnazione tempestiva, ma soprattutto osservando che non erano state fornite giustificazioni sulle poste iscritte a ruolo, con conseguente impossibilità di verificare la correttezza della procedura automatizzata e la necessità o meno dell'avviso bonario. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che per la cartella da controllo automatizzato non era dovuta la preventiva comunicazione di irregolarità/avviso bonario nei casi di mero omesso o insufficiente versamento rispetto a quanto dichiarato, e che il contraddittorio endoprocedimentale non era imposto in via generale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sul contraddittorio e sull'onere probatorio, lamentando che la CTR non avesse disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate pur ritenendone necessaria la partecipazione. La Corte ha inoltre esaminato e respinto l'eccezione del controricorrente relativa alla procura speciale, ritenendola valida perché congiunta al ricorso e rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notifica del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, nel controllo automatizzato ex art. 36-bis, la comunicazione di irregolarità è dovuta solo nei casi in cui emergano errori nella dichiarazione e non quando la pretesa derivi dal mancato versamento di somme regolarmente dichiarate; inoltre, la mancata comunicazione non è assistita da nullità ma, al più, da irregolarità. Ha anche ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000 non è sempre necessario, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Quanto al secondo motivo, ha escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore nelle controversie sulla cartella, poiché, se il contribuente contesta il debito fiscale o l'iter procedimentale, può agire contro uno o l'altro dei soggetti legittimati; grava sull'agente della riscossione l'onere di chiamare in causa l'ente impositore se non vuole rispondere dell'esito della lite, senza che il giudice debba disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Nel controllo automatizzato la comunicazione di irregolarità è dovuta solo in presenza di errori nella dichiarazione; se la pretesa deriva dal mancato versamento di somme dichiarate, la cartella è legittima anche senza preventiva comunicazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
La disciplina del controllo automatizzato IVA è letta in parallelo all'art. 36-bis: il contraddittorio preventivo non è generalizzato e la procedura è cartolare, senza margini valutativi, salvo casi di incertezze rilevanti.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua violazione è sanzionata da nullità, ma la norma non si applica in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel motivo sul contraddittorio e sulla legittimazione passiva nella fase di riscossione.
Richiamato quale norma processuale sul rito tributario e sui poteri istruttori del giudice tributario.
La Corte ribadisce che l'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria grava sul contribuente che contesti la cartella emessa ex art. 36-bis.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sulla valutazione delle prove e sulla ripartizione dell'onere probatorio.
artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione non richiede contestualità rispetto all'atto, ma deve essere congiunta al ricorso e non anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notifica del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, la comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria: essa è richiesta solo quando emergano errori nella dichiarazione o incertezze rilevanti, mentre non è imposta per il mero omesso versamento di somme già dichiarate.
- La mancata comunicazione preventiva non è, di regola, causa di nullità dell'atto esattivo, ma può integrare una semplice irregolarità se la legge non collega espressamente a tale omissione una sanzione invalidante.
- Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000 opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non si estende automaticamente a tutte le iscrizioni a ruolo derivanti da controllo automatizzato.
- Nelle controversie sulla cartella di pagamento, non sussiste litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore; se il contribuente contesta il debito fiscale o l'iter procedimentale, l'agente può restare parte unica, salvo che provveda a chiamare in causa l'ente titolare del credito se intende non sopportare gli effetti della lite.
- Nel contenzioso su cartelle fondate su dichiarazione dei redditi, l'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria grava sul contribuente; l'amministrazione non è tenuta, a fronte del richiamo in cartella, a dimostrare ex novo la presentazione della dichiarazione o la corrispondenza dei dati, salvo specifiche contestazioni del contribuente.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida se congiunta materialmente o telematicamente al ricorso, rilasciata dopo la pubblicazione della decisione impugnata e prima della notifica del ricorso, senza necessità di contestualità formale con l'atto.
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