Cassazione Civile, Ordinanza n. 17962/2024 del 01/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Il curatore del fallimento ha impugnato il decreto del Tribunale di Milano che, accogliendo in parte l’opposizione allo stato passivo proposta dall’avvocato, aveva ammesso in prededuzione e con privilegio il credito professionale per attività svolta in relazione a una domanda di concordato con riserva e per attività giudiziale in cause di opposizione a decreti ingiuntivi. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 69-bis, 111, 160 e 161 l.fall. per avere il tribunale considerato autonoma procedura concorsuale il preconcordato poi non sfociato nell’ammissione; omesso esame di un fatto decisivo relativo al periodo di svolgimento dell’attività e alla pattuizione del compenso; violazione delle norme sulla prededuzione e sull’interpretazione della funzionalità della prestazione professionale; erroneità nel riconoscere la prededuzione anche per l’attività difensiva nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo; e, infine, violazione delle norme che richiedono l’autorizzazione per l’attività del professionista nella fase concordataria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso. Ha affermato che il credito del professionista può essere prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia stata funzionale alle finalità della procedura di concordato preventivo e se il debitore sia poi effettivamente ammesso alla procedura, mediante il decreto ex art. 163 l.fall. Nel caso concreto, la società aveva rinunciato alla domanda prima dell’ammissione al concordato, con conseguente venir meno ex tunc degli effetti utili alla prededuzione. Di conseguenza, è stata esclusa la prededuzione sia per l’attività di predisposizione del ricorso in bianco sia per l’attività giudiziale svolta. Il quinto motivo è rimasto assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame coerente con i principi enunciati.
Norme richiamate
art. 69-bis l.fall.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti tra procedure e della prededuzione, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla mancanza di ammissione al concordato e sulla conseguente esclusione della funzionalità richiesta.
art. 111 l. fall.
la prededuzione del credito del professionista è riconoscibile solo se la prestazione è funzionale alle finalità della procedura e, nel caso esaminato, tale requisito è mancato per effetto della rinuncia alla domanda prima dell’ammissione.
art. 160 l.fall.
norma richiamata nel contesto della procedura di concordato preventivo e della sua relazione con il fallimento successivo.
art. 161 l.fall.
la domanda di concordato con riserva rileva solo se conduce alla procedura piena; se il debitore rinuncia prima dell’ammissione, gli effetti utili alla prededuzione vengono meno.
art. 163 l. fall.
il decreto di ammissione alla procedura è condizione imprescindibile, ai fini della prededuzione, per il credito del professionista nel successivo fallimento.
art. 2233 c.c.
evocato tra le norme asseritamente violate in relazione alla determinazione e alla funzionalità del compenso professionale.
art. 93 l.fall.
richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla spesa per attività giudiziale e al trattamento del credito nel passivo fallimentare.
art. 95 l.fall.
richiamato dal ricorrente nella censura sulla collocazione del credito del professionista nel passivo.
art. 96 l.fall.
richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla prededuzione e alla verifica del credito.
art. 184 l.fall.
richiamato dal ricorrente con riferimento agli effetti del concordato e alla disciplina dei crediti connessi.
art. 647 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai decreti ingiuntivi opposti e ai loro effetti processuali.
art. 167 l.fall.
richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, in tema di autorizzazione degli atti compiuti nella fase di concordato.
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato per l’accesso a un concordato preventivo o per gli atti ad esso strumentali è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione abbia avuto una concreta funzionalità rispetto alle finalità della procedura e il debitore sia stato effettivamente ammesso al concordato.
- La semplice presentazione di una domanda di concordato con riserva non basta, da sola, a fondare la prededuzione: se il debitore rinuncia prima del decreto di ammissione, gli effetti della fase preconcordataria non si consolidano e viene meno il presupposto per il riconoscimento del rango prededucibile.
- La funzionalità richiesta per la prededuzione non può essere affermata in astratto, ma va verificata ex ante in relazione al contributo della prestazione alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali nell’ambito di una procedura effettivamente aperta.
- In mancanza di apertura del concordato preventivo, anche i compensi per l’attività giudiziale svolta in favore del debitore nella fase preconcorsuale non possono essere riconosciuti in prededuzione, perché gli effetti della domanda vengono meno con la rinuncia, salvo gli atti già legalmente compiuti.
- Il requisito dell’ammissione alla procedura ex art. 163 l.fall. costituisce il passaggio decisivo per l’operatività della prededuzione del credito professionale nel fallimento consecutivo.
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