Cassazione Civile, Ordinanza n. 17965/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il tribunale aveva rigettato il reclamo dell'avvocata contro il decreto del giudice delegato che le aveva liquidato il compenso per l'attività svolta nell'interesse della procedura fallimentare. La professionista aveva assistito la curatela in un giudizio promosso contro una società finanziaria per far dichiarare la nullità del trasferimento di un complesso edilizio e per ottenere il risarcimento dei danni; il contenzioso si era poi chiuso con transazione. La controversia sulla liquidazione del compenso riguardava: a) se la somma prevista nell'accordo transattivo per le spese legali vincolasse anche la curatela e attribuisse alla difensora un diritto diretto alla maggiore somma pattuita; b) se, in ogni caso, il giudice delegato dovesse liquidare il compenso in base alla somma transatta e non al valore della causa; c) se fosse corretta l'applicazione dei minimi tariffari e il valore della controversia individuato dal tribunale, senza considerare anche la domanda di risarcimento cumulata e senza applicare i parametri del decreto sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'accordo transattivo non attribuisse alla difensora alcun diritto verso la curatela, poiché l'obbligo di pagamento delle spese legali era assunto solo dalla controparte della transazione e la curatela restava mera stipulante. Ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il secondo motivo, affermando che anche nel caso di spese determinate in sede transattiva il difensore può pretendere la differenza tra la somma liquidata dal giudice delegato e quella maggiore concordata, con corresponsione condizionata all'effettivo incameramento da parte del curatore. Ha accolto parzialmente anche il terzo motivo, precisando che il giudice di merito doveva considerare il valore della domanda e verificare l'eventuale sproporzione tra petitum formale e valore effettivo della controversia, motivando l'eventuale adeguamento dei compensi; ha però escluso l'applicabilità dei parametri del d.m. n. 37/2018 perché la transazione e la definizione del giudizio erano anteriori alla sua entrata in vigore. Il decreto è stato cassato in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Matera in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 25 l.fall.
Attribuisce al giudice delegato il potere di liquidare il compenso del difensore della procedura; la liquidazione giudiziale non impedisce, però, la richiesta della differenza rispetto a somme maggiori pattuite o recuperate, se effettivamente incamerate dalla massa.
art. 26 l.fall.
Consente il reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso del giudice delegato.
art. 1411 c.c.
Il contratto a favore di terzo attribuisce il diritto al terzo solo se il contratto prevede un obbligo di pagamento anche in capo al promittente nei confronti del terzo; nel caso esaminato, l'accordo obbligava solo la controparte della transazione e non anche la curatela.
art. 2744 c.c.
Richiamato solo per descrivere l'azione proposta nel giudizio definito transattivamente; non costituisce il nucleo decisorio della pronuncia.
d.m. n. 55/2014
I compensi vanno liquidati secondo i criteri tariffari vigenti ratione temporis; il giudice deve considerare il valore della domanda e può adeguare la liquidazione al valore effettivo della controversia se il petitum formale è manifestamente diverso dalla reale importanza della causa.
d.m. n. 37/2018
I suoi parametri si applicano solo alle liquidazioni giudiziali intervenute dopo la sua entrata in vigore, purché a quella data l'attività professionale non sia ancora conclusa; nel caso concreto non erano applicabili perché la transazione e la definizione del giudizio erano anteriori.
art. 5, comma 2, d.m. n. 55/2014
Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si guarda al valore corrispondente all'entità della domanda, salva verifica della manifesta diversità rispetto al valore effettivo della controversia.
art. 5, comma 3, d.m. n. 55/2014
Consente al giudice, in presenza di manifesta sproporzione tra petitum e valore effettivo della lite, di adeguare discrezionalmente l'onorario alla concreta importanza della prestazione.
artt. 18 e 19 d.m. n. 55/2014
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle attività stragiudiziali con i valori medi; la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto per ragioni temporali.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per denunciare la falsa applicazione dei parametri tariffari.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, richiamata a sostegno del terzo motivo.
Massime di principio
- Nel reclamo contro il decreto di liquidazione del compenso del difensore della procedura, il giudice non è vincolato alla sola somma indicata nell'accordo transattivo se essa non grava espressamente sulla curatela; in assenza di una previsione contrattuale che faccia della procedura la debitrice della somma pattuita, il diritto del difensore verso la massa resta regolato dalla liquidazione giudiziale.
- Quando le spese legali sono state pattuite in una transazione che ha definito la lite della procedura, il difensore può pretendere la differenza tra quanto liquidato dal giudice delegato e quanto maggiore concordato, ma il riconoscimento della differenza può essere condizionato all'effettivo incameramento della somma da parte del curatore, per evitare una duplicazione ingiustificata a carico della massa.
- Nella liquidazione dei compensi professionali va considerato, di regola, il valore della domanda; tuttavia il giudice deve verificare se il petitum formale sia manifestamente sproporzionato rispetto al valore effettivo della controversia, potendo in tal caso adeguare la misura dell'onorario alla reale importanza della prestazione.
- I parametri tariffari sopravvenuti si applicano solo alle liquidazioni intervenute dopo la loro entrata in vigore e solo se l'attività professionale non sia ancora conclusa; se la prestazione si è già esaurita prima, resta fermo il quadro normativo precedente.
- La mera ripetitività degli scritti difensivi o la limitata attività processuale non consentono, da soli, una liquidazione apodittica ai minimi tariffari senza una motivazione che confronti il valore della causa, la complessità dell'attività svolta e l'effettiva importanza della prestazione.
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