Cassazione Civile, Ordinanza n. 17968/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società sportiva dilettantistica impugnava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo a un immobile utilizzato per attività sportiva. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la CTR del Molise aveva riformato la decisione, ritenendo insussistenti i presupposti dell'esenzione IMU per gli enti sportivi dilettantistici: da un lato, la natura soggettiva della società, considerata ontologicamente commerciale perché costituita in forma di società di capitali; dall'altro, la mancanza di prova del requisito oggettivo, cioè della destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di attività non commerciale. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 90 l. 289/2002, 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, richiamati dalle norme IMU, e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che le società sportive dilettantistiche in forma di capitali, se prive di scopo di lucro e riconosciute dal CONI, sono equiparate alle associazioni sportive dilettantistiche e possono beneficiare dell'esenzione; 2) nullità della sentenza per ultra/extrapetizione e violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe esaminato un profilo oggettivo che il Comune non aveva contestato, avendo a suo dire negato solo il requisito soggettivo. Il Comune ha resistito sostenendo la correttezza della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'esenzione IMU prevista per gli enti sportivi dilettantistici può estendersi anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, purché siano effettivamente prive di finalità lucrative e riconosciute dal CONI; tuttavia, nel caso concreto, la contribuente non aveva dimostrato il requisito oggettivo dell'esenzione, cioè che l'immobile fosse destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività meritoria con modalità non commerciali. La CTR, quindi, aveva correttamente valutato anche tale profilo, poiché si trattava di un mero fatto costitutivo dell'agevolazione, liberamente contestabile dall'ente impositore e non soggetto al limite dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992. La Corte ha inoltre valorizzato la classificazione catastale D/6 dell'immobile, ritenuta indice coerente con un'attività svolta con finalità di lucro. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 90 l. 289/2002
Le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro; tali società devono indicare la finalità sportiva e prevedere statutariamente l'assenza di fini di lucro.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L'esenzione ICI/IMU presuppone sia un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'ente, sia un requisito oggettivo, relativo alla destinazione dell'immobile ad attività rientranti tra quelle agevolate e svolte con modalità non commerciali.
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
Norma di richiamo della disciplina IMU applicabile al caso.
art. 13, comma 1, d.l. 201/2011
Norma di richiamo della disciplina IMU applicabile al caso.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione non può riguardare la prova di fatti costitutivi dell'agevolazione che restano a carico della parte che la invoca; le mere difese del convenuto sono sempre deducibili.
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice esamina la sussistenza di un requisito costitutivo dell'esenzione, anche se la contestazione sia stata sviluppata in appello come mera difesa.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare tutti i requisiti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o la contestazione dell'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'esenzione ICI/IMU per gli enti sportivi dilettantistici può spettare anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, purché queste siano prive di scopo di lucro, siano riconosciute dal CONI e ricorrano in concreto i requisiti normativi dell'agevolazione.
- Per beneficiare di un'esenzione fiscale, il contribuente deve allegare e provare tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; la mancanza di prova anche di uno solo di essi comporta il diniego dell'agevolazione.
- La contestazione dell'ente impositore circa l'inesistenza dei fatti costitutivi dell'agevolazione non integra eccezione in senso stretto, ma mera difesa: può quindi essere proposta anche in appello e non è soggetta al divieto di nuove eccezioni.
- La non contestazione processuale non può supplire all'assenza di prova del fatto costitutivo dell'agevolazione quando tale fatto era comunque gravante sulla parte che invoca il beneficio.
- La classificazione catastale dell'immobile può costituire un elemento sintomatico rilevante ai fini della verifica della natura commerciale o non commerciale dell'attività svolta e della spettanza dell'esenzione.
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