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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17967/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una proprietaria di un immobile sito nel Comune di Nola ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, con cui le veniva richiesto il pagamento di euro 22.368,00. La contribuente sosteneva che l’immobile, costruito per l’erogazione di servizi sanitari, era stato concesso in locazione alla ASL e quindi doveva godere dell’esenzione prevista per gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali o equiparate. La CTP ha respinto il ricorso; la CTR ha confermato il rigetto ritenendo che la proprietaria, non svolgendo direttamente l’attività sanitaria e percependo un canone di locazione non simbolico, realizzasse un reddito imponibile. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del secondo grado in favore del Comune, che era rimasto contumace in appello; 2) violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992, per non avere la CTR riconosciuto l’esenzione IMU in considerazione della destinazione sanitaria dell’immobile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del grado di appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando non dovuto il rimborso delle spese processuali in favore del Comune di Nola per il secondo grado, poiché il Comune era rimasto contumace e quindi non aveva sostenuto spese rimborsabili. Ha invece confermato il diniego dell’esenzione fiscale, rilevando che l’agevolazione non spetta in caso di utilizzo indiretto dell’immobile mediante locazione remunerata, mancando l’utilizzo diretto e gratuito richiesto dalla disciplina invocata. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente svolto attività processuale e sostenuto spese rimborsabili; non può essere disposta in favore della parte vittoriosa rimasta contumace.

  • art. 287 c.p.c.

    La violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, quando emergente ictu oculi dal provvedimento, può integrare un errore emendabile secondo i rimedi sulla correzione dell’errore materiale richiamati dalla Corte.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato in relazione ai rimedi proponibili nel giudizio di cassazione per la correzione di errori rilevabili dal testo del provvedimento.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la disciplina delle spese è letta in coerenza con il principio secondo cui il rimborso presuppone spese effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    L’esenzione IMU/ICI per gli immobili destinati ad attività assistenziali o equiparate è norma agevolativa di stretta interpretazione; opera tendenzialmente solo per utilizzo diretto da parte dell’ente possessore e, in ipotesi indirette, solo se l’uso è gratuito, strumentale e non commerciale.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 917 del 1986

    Sono richiamati dalla contribuente a sostegno della natura non commerciale dell’attività svolta, ma non sono valorizzati come decisivi dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato per la violazione di legge in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore della parte vittoriosa rimasta contumace nel grado di giudizio, perché il rimborso presuppone spese effettivamente sostenute per attività difensiva svolta.
  • Nel processo tributario il principio di soccombenza sulle spese opera in modo coerente con la funzione restitutoria delle spese processuali: se la parte non si è costituita e non ha sopportato costi difensivi, non ha titolo al rimborso.
  • L’esenzione IMU/ICI prevista per immobili destinati ad attività assistenziali, sanitarie o analoghe ha natura agevolativa e va interpretata restrittivamente.
  • Per fruire dell’esenzione non basta che l’immobile sia astrattamente destinato a finalità di pubblico interesse: occorre, di regola, l’utilizzo diretto da parte dell’ente possessore nello svolgimento non commerciale dell’attività agevolata.
  • L’utilizzo indiretto dell’immobile può rilevare solo in ipotesi eccezionali, quando la concessione sia gratuita, il soggetto utilizzatore sia strettamente collegato al concedente e l’assetto complessivo non trasformi l’attività in operazione economicamente remunerata.
  • La percezione di un canone di locazione, anche se non elevato, è incompatibile con la gratuità richiesta per l’estensione dell’esenzione e conserva natura sinallagmatica e reddituale del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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