Cassazione Civile, Ordinanza n. 17170/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato maggiore imposta di registro, riqualificando come cessione di azienda una sequenza di operazioni societarie consistita, secondo il testo, in un conferimento di denaro in sede di costituzione di due società, nell'acquisto da parte di queste di beni strumentali e, successivamente, nella cessione delle quote delle stesse società alla ricorrente. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che si trattava di una mera riorganizzazione societaria e che l'Ufficio non poteva valorizzare elementi extratestuali e atti collegati per trasformare l'operazione in cessione d'azienda. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo per mancanza di invito al contraddittorio prima dell'avviso; 2) e 3) violazione dell'art. 20 del TUR per avere la CTR attribuito rilievo alla causa reale e agli interessi delle parti, riqualificando l'insieme degli atti come cessione di ramo d'azienda; 4) violazione dell'art. 20 TUR come modificato dalla legge di bilancio 2018, invocandone la natura interpretativa e retroattiva; 5) omessa pronuncia sulla qualificazione della maggiore imposta come "complementare"; 6) erronea applicazione del raddoppio del contributo unificato nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ha affermato che, ai fini dell'imposta di registro, l'art. 20 TUR impone di considerare gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione e non consente di riqualificare, sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati, una sequenza di atti tipici in cessione di azienda. Ha inoltre ribadito che l'operazione di conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della conferitaria non può essere, di per sé, riqualificata come asset deal, salvo ulteriori passaggi che rivelino chiaramente una diversa volontà negoziale o un abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000. L'accoglimento di tali censure ha assorbito il quinto e il sesto motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente e annullato l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
norma richiamata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio preventivo in materia antielusiva
art. 53-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato quale norma di collegamento tra disciplina del registro e contrasto all'abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
invocato dal ricorrente a sostegno del preteso obbligo di contraddittorio endoprocedimentale
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"
va interpretato in modo da riferire la tassazione ai soli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi extratestuali e atti collegati non espressamente richiamati, salvo le ipotesi previste dal testo unico
art. 1, comma 87, L. n. 205/2017
richiamato come intervento di interpretazione autentica dell'art. 20 TUR, con efficacia retroattiva secondo la ricostruzione della Corte
art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
la Corte costituzionale ha chiarito che la disposizione qualifica come interpretazione autentica l'intervento del 2017 sull'art. 20 TUR
norma antielusiva generale che può rilevare per eventuali profili di abuso del diritto, distinta dalla mera interpretazione dell'art. 20 TUR
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel motivo relativo al raddoppio del contributo unificato
richiamato nel motivo relativo al raddoppio del contributo unificato
consente alla Corte, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'art. 20 TUR impone di qualificare l'atto in base ai suoi effetti giuridici desumibili dall'atto stesso, senza estendere l'interpretazione a elementi extratestuali o ad atti collegati non espressamente considerati dalla disciplina.
- La riqualificazione di una sequenza di negozi tipici in una diversa fattispecie imponibile non può spingersi fino a costruire una fattispecie astratta diversa da quella risultante dagli atti presentati alla registrazione.
- Le operazioni di conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria non sono di per sé riqualificabili come cessione di azienda ai fini del registro; un diverso trattamento può venire in rilievo soltanto se emergano ulteriori passaggi o elementi idonei a integrare un abuso del diritto.
- Nel tributo di registro, la disciplina antielusiva generale è distinta dalla regola interpretativa dell'art. 20: se l'Amministrazione intende contestare un abuso, deve far leva sull'art. 10-bis L. 212/2000 e sui relativi presupposti, non sulla sola riqualificazione dell'atto.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un generale obbligo di contraddittorio preventivo, salvo specifica previsione normativa; l'avviso di liquidazione fondato sull'art. 20 TUR non è equiparabile, di per sé, a un accertamento antielusivo soggetto al contraddittorio dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973.
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