Cassazione Civile, Ordinanza n. 17144/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società con memoria, verificandone la conformità all’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sulla natura derogabile o inderogabile della competenza territoriale né sulla regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio di merito instaurato davanti al giudice di pace, la società attrice aveva convenuto un ente ospedaliero pubblico per ottenere il pagamento di interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, asseritamente dovuti per ritardi nei pagamenti relativi a una fornitura. La controparte aveva indicato il foro di Padova, richiamando una disciplina ritenuta inderogabile in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni; la società aveva aderito a tale indicazione, sostenendo tuttavia che si trattasse di competenza derogabile e che, quindi, il giudice adito avrebbe dovuto limitarsi a cancellare la causa dal ruolo per effetto dell’adesione al foro indicato, senza pronunciare una vera e propria decisione sulla competenza né condannarla alle spese. Con l’unico motivo di ricorso, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 28, 20 e 91 c.p.c., nonché degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la competenza territoriale non fosse inderogabile, perché l’art. 28 c.p.c. limita l’inderogabilità ai soli casi ivi previsti e la regola relativa al luogo di pagamento presso la tesoreria dell’ente non attribuisce un foro esclusivo, né esclude altri fori concorrenti; di conseguenza, secondo la ricorrente, la condanna alle spese era illegittima e il giudice avrebbe dovuto solo prendere atto dell’adesione al foro di Padova.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata dalla ricorrente in relazione alla disciplina della competenza territoriale e della relativa eccezione.
Richiamato per sostenere che l'inderogabilità della competenza territoriale opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Invocato dalla ricorrente in tema di criteri di competenza territoriale facoltativa.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese di lite conseguente alla pronuncia sulla competenza.
Richiamato come parametro della motivazione del provvedimento impugnato.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. in tema di motivazione della decisione.
Indicato quale vizio di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina degli interessi moratori per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali con la pubblica amministrazione.
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso ai fini dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle questioni di merito o di rito prospettate con il ricorso.
- La corretta qualificazione della competenza territoriale come derogabile o inderogabile incide sulla possibilità per il giudice di pronunciare sulla competenza e sulle spese; tuttavia, in caso di rinuncia al ricorso, tale questione resta assorbita.
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