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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17127/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva accolto solo parzialmente il ricorso avverso una cartella di pagamento. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata sottoscrizione della cartella, sostenendo che l'art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009 imporrebbe, per gli atti prodotti da sistemi automatizzati, l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile in sostituzione della firma autografa, con prevalenza sulla disciplina regolamentare. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per difetto di motivazione della cartella, ma senza trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato, limitandosi a contestarne la sufficienza motivazionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne comporta l'invalidità, poiché la sua esistenza dipende dalla riferibilità inequivoca all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla e l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come attuato dal modello ministeriale, non prevede la firma dell'esattore. Ha inoltre escluso la rilevanza dell'art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009, perché tale norma opera rispetto ad atti per i quali la firma autografa sia prevista e la cartella di pagamento non rientra in tale ipotesi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto della cartella su cui fondava la censura. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura deve essere correttamente strutturata e autosufficiente.

  • art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009

    la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile opera per gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione per i quali la firma sia prevista dalle norme applicabili; non rileva per la cartella di pagamento, che non richiede firma autografa.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    la cartella di pagamento deve essere predisposta secondo l'apposito modello ministeriale e non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo intestazione e indicazione della causale tramite codice.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone la specifica indicazione e, quando necessario, la trascrizione del contenuto degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancanza di sottoscrizione, purché sia chiaramente riferibile all'ente titolare del potere di riscossione e sia redatta secondo il modello normativamente previsto.
  • La disciplina che sostituisce la firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile opera solo per gli atti per i quali una firma sia effettivamente prevista dalla normativa di settore; non può essere invocata per introdurre un requisito formale non richiesto per la cartella di pagamento.
  • Nel ricorso per cassazione che censuri la motivazione di un atto amministrativo tributario, il ricorrente deve riportare in ricorso il contenuto dell'atto stesso in modo specifico, così da consentire il controllo della censura senza ricorrere ad altre fonti processuali.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede la completa intelligibilità delle doglianze sin dal testo del ricorso, con specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti e del loro contenuto essenziale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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