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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17136/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società proprietaria)

La controversia

La controversia nasce dal furto di un veicolo affidato a un’officina per l’esecuzione di riparazioni. La proprietaria del mezzo agiva per ottenere il risarcimento del danno; il tribunale riconosceva la responsabilità dell’officina per il furto, ma respingeva la domanda per difetto di prova sull’ammontare del danno. La Corte d’appello riformava la decisione, valorizzando dati relativi alle caratteristiche del veicolo (immatricolazione, modello/tipo, alimentazione, potenza, chilometraggio) e ritenendo attendibile la stima del valore del mezzo ricavata da siti specializzati, corroborata da un preventivo di altra autofficina, per liquidare il danno in € 7.200,00. L’officina ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore di prova legale a valutazioni tratte da siti specializzati e che il preventivo non fosse verificabile; con il secondo deduceva violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando un errore di percezione sul contenuto della prova, l’uso di prove asseritamente inesistenti o inidonee, la mancata prova dell’esatta entità del danno e l’erronea stima di un veicolo diverso da quello effettivamente rubato, oltre alla mancata necessità di una consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla valutazione delle prove, osservando che la Corte d’appello aveva esaminato criticamente gli elementi acquisiti e li aveva liberamente apprezzati ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; ha inoltre affermato che le informazioni tratte da siti specializzati possono costituire presunzioni semplici, specie se corroborate da ulteriori riscontri documentali. Quanto alla doglianza sul giudizio di merito e sull’attendibilità delle prove, la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito. Ha poi ritenuto corretta la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., trattandosi di pregiudizio da perdita di un veicolo non più disponibile e quindi di danno di difficile liquidazione. Ha escluso anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., non essendo state utilizzate prove irritualmente acquisite, e ha considerato incensurabile la scelta di non disporre una CTU. Ha infine osservato che, essendo già accertati in giudicato responsabilità e danno da sottrazione del mezzo, non era ammissibile una decisione di non liquet. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può valutare liberamente le prove raccolte, con apprezzamento sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio logico-giuridico; non vi è violazione della norma quando il giudice esamini criticamente gli elementi istruttori e li valorizzi secondo il proprio prudente apprezzamento.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve essere commisurato alla conseguenza immediata e diretta dell’illecito, ma la sua quantificazione può avvenire in via equitativa quando l’esatta misura sia difficilmente accertabile.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che domanda il risarcimento deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, ma, una volta acquisiti gli elementi essenziali del pregiudizio, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa dell’ammontare.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è violazione della regola di disponibilità della prova se il giudice fonda la decisione su prove ritualmente introdotte dalle parti e non su elementi acquisiti d’ufficio in assenza di poteri officiosi.

  • art. 1226 c.c.

    Quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente sulla base degli elementi acquisiti, accettando l’inevitabile approssimazione del metodo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza del ricorrente comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Le informazioni desunte da siti o pubblicazioni specializzate possono essere utilizzate come elementi indiziari o presuntivi, soprattutto se trovano conferma in ulteriori riscontri documentali o fattuali.
  • La valutazione dell’attendibilità delle prove e la scelta delle fonti del convincimento appartengono al giudice di merito e non possono essere rivalutate in cassazione, salvo errori di diritto o vizi logici nei limiti del sindacato consentito.
  • Il danno da perdita di un bene non più disponibile, quando non sia ricostruibile con precisione il suo valore al momento del fatto, può essere liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. sulla base degli elementi di causa.
  • Non integra violazione dell’art. 115 c.p.c. la decisione fondata su prove ritualmente introdotte in giudizio e liberamente apprezzate dal giudice.
  • Una volta definitivamente accertata l’esistenza della responsabilità e del pregiudizio, non è consentito il rigetto per difetto assoluto di prova dell’an della pretesa risarcitoria, se il punto controverso riguarda solo la quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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