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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17133/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 29 maggio 2010 con cui una società si era impegnata ad acquistare un terreno entro il 12 novembre 2011. La controparte aveva poi agito per ottenere una sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto definitivo e trasferisse la piena ed esclusiva proprietà del bene, con condanna al pagamento del prezzo pattuito. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato; la Cassazione, con ordinanza n. 25104/2023, aveva rigettato il ricorso. Con il successivo ricorso per revocazione, la società soccombente ha dedotto errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte avesse erroneamente percepito il contenuto della scrittura privata e avesse trascurato il profilo decisivo della non coincidenza tra il terreno indicato nel preliminare (foglio 1, mappale 45) e quello oggetto della domanda ex art. 2932 c.c. (foglio 1, mappale 47), oltre alla dedotta inesistenza del mappale 45, con conseguente pretesa ineseguibilità del contratto. In memoria successiva, però, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuta transazione tra le parti e ha chiesto l'estinzione del processo con compensazione delle spese, concordata anche dalla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formalizzata con memoria sottoscritta da entrambe le parti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, rilevando che l'atto di rinuncia era conforme all'art. 390 c.p.c.; ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite in base all'accordo delle parti. Non è entrata nel merito del motivo di revocazione, poiché la rinuncia ha reso superflua la decisione sull'errore revocatorio dedotto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma evocata come base del ricorso per revocazione dell'ordinanza di cassazione.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro dell'errore di fatto revocatorio dedotto dalla ricorrente.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato con riferimento alla domanda di sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo di trasferimento.

  • art. 1362 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione della scrittura privata del 29/5/2010.

  • artt. 1325, 1326, 1346, 1351 c.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla validità e determinabilità del preliminare.

  • artt. 1350 n. 1 e 1470 c.c.

    richiamati dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sulla forma del contratto e sulla vendita del bene.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale riferimento ai vizi di violazione di legge e omesso esame dedotti nel precedente ricorso.

  • art. 390 c.p.c.

    la Corte lo indica come disposizione alla quale la rinuncia al ricorso risultava conforme, giustificando l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente formalizzata e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del processo, precludendo l'esame del merito delle censure.
  • Quando le parti dichiarano di avere transatto la controversia e concordano sulla compensazione delle spese, la Corte può prendere atto della rinuncia e definire il giudizio senza statuire sulle questioni prospettate nel ricorso per revocazione.
  • La deduzione di errore di fatto revocatorio contro una decisione di cassazione presuppone un effettivo travisamento percettivo del contenuto di un documento o di un fatto decisivo; tuttavia, in presenza di rinuncia validamente intervenuta, tale verifica resta assorbita.
  • La controversia ex art. 2932 c.c. richiede che il bene promesso sia identificato in modo coerente e che le censure sulla sua identificazione o eseguibilità possano assumere rilievo decisivo, ma tali questioni restano prive di esame ove il giudizio venga estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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