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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17128/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2008, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. L'ufficio aveva richiesto documentazione sugli oneri indicati in dichiarazione e, all'esito della verifica, aveva recuperato a tassazione ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo e somme indicate come assegni corrisposti al coniuge, ritenendole in parte non documentate. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti alla CTP e poi in appello alla CTR, ma entrambi i giudici avevano respinto il ricorso. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse considerato le ritenute subite e non avesse esposto compiutamente le ragioni della decisione; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria, in relazione alla conferma della decisione di primo grado e al trattamento delle somme riconosciute o disconosciute; 3) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, sostenendo che la CTR non avesse valutato il verbale e la sentenza di separazione, dai quali risultava la natura di assegni periodici corrisposti al coniuge delle somme versate. La Corte dà atto anche della pendenza di una procedura di definizione agevolata, ma rileva che non vi era prova del suo completamento, sicché decide sul ricorso.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva, per il primo motivo, difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., oltre alla non configurabilità di una motivazione mancante o apparente, poiché la CTR aveva comunque affrontato il tema delle ritenute e degli assegni al coniuge. Per il secondo e il terzo motivo applica la disciplina della "doppia conforme" ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che preclude in cassazione la censura di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; aggiunge che i motivi erano comunque formulati secondo il vecchio paradigma del vizio motivazionale, non più applicabile ratione temporis, e che il terzo motivo cumula in modo non separabile doglianze di violazione di legge e di vizio motivazionale. Il ricorso viene quindi respinto in rito; il contribuente è condannato a rifondere le spese all'Agenzia delle Entrate, mentre nulla è disposto nei confronti dell'agente della riscossione rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma richiamata come base del controllo formale della dichiarazione dei redditi e del recupero delle somme non documentate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di nullità della sentenza è configurabile solo in caso di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude la sua violazione perché la CTR si era comunque pronunciata sui punti controversi.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la Corte esclude la nullità della sentenza perché la motivazione, pur sintetica, era presente e intellegibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti, riassumendone o trascrivendone il contenuto essenziale e consentendone il reperimento nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l'onere di deposito dei documenti richiamati nel ricorso va assolto con riferimenti idonei a identificarne la fase di produzione nel giudizio di merito.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    il principio di autosufficienza del ricorso è ritenuto compatibile con la CEDU se applicato senza eccessivo formalismo e in modo proporzionato.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    nella cd. doppia conforme, quando appello e primo grado coincidono nelle ragioni di fatto poste a base del rigetto, è preclusa in cassazione la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme; inoltre la doglianza non può risolversi in una critica al contenuto motivazionale secondo il previgente testo della norma.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione fiscale degli assegni al coniuge come somme periodiche rilevanti ai fini reddituali, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 3, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato solo per dare atto della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente.

  • art. 3, comma 5, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato solo per il piano di dilazione della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo fondato su documenti o atti di causa è inammissibile se non vengono trascritti o quantomeno riassunti i passaggi essenziali e se non sono indicati con precisione i dati necessari al loro reperimento nel fascicolo.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, incomprensibile o internamente insanabile; non basta la mera insufficienza argomentativa.
  • In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., se l'appello ha confermato la decisione di primo grado sulle medesime questioni fattuali.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo indistinto doglianze di violazione di legge e vizio motivazionale senza consentire di distinguere con chiarezza la censura proposta.
  • Nel controllo formale della dichiarazione, l'amministrazione può disconoscere detrazioni o ritenute non adeguatamente documentate; la contestazione in sede di legittimità deve però attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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