Cassazione Civile, Ordinanza n. 26610/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento notificato a una contribuente per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con rideterminazione dell'imponibile e contestazione di maggiori imposte IRPEF e addizionali comunali sulla base di spese per incrementi patrimoniali e consumi. Dopo un primo esito favorevole alla contribuente in CTP e il successivo accoglimento dell'appello dell'Ufficio in CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione delle norme sull'accertamento sintetico e sulla valutazione delle prove, in relazione agli artt. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973, 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. Nelle more del giudizio la ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022, depositando la relativa documentazione e chiedendo l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché prende atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria. Verificata la documentazione sull'adesione alla definizione ex art. 1, commi 186-202, l. 197/2022, dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. La decisione si fonda sulla disciplina della definizione delle liti pendenti, che comporta l'estinzione del processo quando la domanda e il pagamento dovuti siano stati depositati nei termini.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, invocata dalla ricorrente per dedurre motivazione apparente
richiamato in relazione al vizio di motivazione della decisione impugnata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come motivo di ricorso per la nullità della sentenza
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come disciplina dell'accertamento sintetico e della prova contraria
richiamati in tema di valutazione delle prove
richiamato come norma sull'onere della prova
richiamati in tema di presunzioni semplici e legali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come motivo di ricorso per violazione di legge
art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022
disciplinano la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte applica la norma per dichiarare l'estinzione del giudizio
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197 del 2022
la Corte rileva l'onere di deposito della domanda di definizione e del versamento dovuto e afferma che, se rispettato, il processo è dichiarato estinto
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
richiamato come modifica della disciplina della definizione agevolata
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197 del 2022
richiamati quanto al regime del diniego della definizione agevolata, alla sua impugnazione e alla revocazione del provvedimento di estinzione
art. 1, comma 202, l. n. 197 del 2022
richiamato per l'effetto estensivo della definizione agevolata al coobbligato
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e deposita la domanda unitamente al versamento dovuto nei termini previsti, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali ha natura speciale e prevale sulla decisione del merito, determinando la chiusura del processo e la regolazione delle spese secondo la regola prevista dalla legge.
- La Corte, in presenza di estinzione per definizione agevolata, non si pronuncia sui vizi di motivazione o di violazione di legge dedotti nel ricorso.
- L'eventuale diniego della definizione segue un autonomo regime impugnatorio ed è idoneo, nei casi previsti, a incidere sul provvedimento di estinzione già pronunciato.
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