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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26610/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda origina da un avviso di accertamento notificato a una contribuente per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con rideterminazione dell'imponibile e contestazione di maggiori imposte IRPEF e addizionali comunali sulla base di spese per incrementi patrimoniali e consumi. Dopo un primo esito favorevole alla contribuente in CTP e il successivo accoglimento dell'appello dell'Ufficio in CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione delle norme sull'accertamento sintetico e sulla valutazione delle prove, in relazione agli artt. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973, 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. Nelle more del giudizio la ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022, depositando la relativa documentazione e chiedendo l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché prende atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria. Verificata la documentazione sull'adesione alla definizione ex art. 1, commi 186-202, l. 197/2022, dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. La decisione si fonda sulla disciplina della definizione delle liti pendenti, che comporta l'estinzione del processo quando la domanda e il pagamento dovuti siano stati depositati nei termini.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e deposita la domanda unitamente al versamento dovuto nei termini previsti, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • La disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali ha natura speciale e prevale sulla decisione del merito, determinando la chiusura del processo e la regolazione delle spese secondo la regola prevista dalla legge.
  • La Corte, in presenza di estinzione per definizione agevolata, non si pronuncia sui vizi di motivazione o di violazione di legge dedotti nel ricorso.
  • L'eventuale diniego della definizione segue un autonomo regime impugnatorio ed è idoneo, nei casi previsti, a incidere sul provvedimento di estinzione già pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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