Cassazione Civile, Ordinanza n. 31332/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione della polizia municipale per violazione dell'art. 117, commi 2-bis e 5, e dell'art. 218, comma 1, del codice della strada, contestata a un titolare di patente B rilasciata da meno di un anno mentre conduceva un veicolo ritenuto eccedente i limiti di potenza consentiti ai neopatentati. L'opposizione davanti al giudice di pace è stata respinta, e l'appello al tribunale è stato anch'esso respinto, con conferma della sanzione sulla base della ritenuta prova, desunta dalla carta di circolazione, della potenza specifica e massima del veicolo. In cassazione il ricorrente deduce quattro motivi: 1) violazione dell'art. 117 C.d.S. e dell'art. 115 c.p.c. perché il verbale non avrebbe indicato in modo specifico le modalità di calcolo della potenza specifica; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere il giudice di merito compiuto un accertamento più ampio di quello richiesto e non essersi limitato a verificare l'autosufficienza del verbale; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 per errata ripartizione dell'onere della prova sull'illecito sanzionatorio; 4) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., 24 e 111 Cost. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c., assumendo che il giudice avesse fondato la decisione su una questione di fatto mai discussa tra le parti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che le censure, pur formalmente diverse, investivano in realtà la medesima questione dell'accertamento della potenza del veicolo. Ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è deducibile come mero dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio, ma solo in ipotesi specifiche di utilizzo di prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge o attribuzione di piena prova a elementi valutabili. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nell'opposizione a sanzione amministrativa, l'amministrazione deve provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua eventuale inerzia non comporta automaticamente l'accertamento dell'infondatezza della violazione, potendo il giudice integrare l'istruttoria anche d'ufficio. Nel merito, ha ritenuto corretto il rilievo che la verifica dei limiti di potenza per i neopatentati possa essere svolta sulla base della carta di circolazione, come avvenuto nel caso concreto, circostanza peraltro non specificamente contestata dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata difesa del Comune intimato, ma con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
per i titolari di patente B da meno di un anno sono previsti limiti di potenza specifica e, per talune categorie di veicoli, anche di potenza massima; la verifica può avvenire mediante i dati della carta di circolazione.
art. 218, comma 1, Codice della strada
norma richiamata nel verbale di contestazione come base della sanzione amministrativa.
la sua violazione non può essere dedotta come semplice critica alla valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o altrimenti utilizzate in violazione dei limiti legali.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di piena prova a elementi soggetti a valutazione o disattende prove legali secondo il suo prudente apprezzamento.
è infondata la doglianza quando il giudice non introduce una domanda o eccezione nuova, ma svolge l'accertamento richiesto sulla base del materiale istruttorio.
richiamato in relazione alla pretesa nullità della sentenza, non ravvisata perché la decisione è stata sorretta da motivazione sul punto decisivo.
nell'opposizione a sanzione amministrativa l'amministrazione ha l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma il giudice può comunque integrare l'istruttoria.
nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice non è vincolato alla sola verifica di legittimità formale del provvedimento, ma ricostruisce l'intero rapporto sanzionatorio.
art. 6, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 150/2011
richiamato in parallelo all'art. 7 per escludere che l'inerzia dell'amministrazione comporti automaticamente l'accoglimento dell'opposizione.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per la definibilità del ricorso in camera di consiglio.
richiamato quale forma di trattazione camerale del ricorso ritenuto manifestamente infondato.
richiamato dalla censura di nullità per asserita decisione su questione non discussa; la Corte ha escluso la violazione.
art. 2 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità, senza esito favorevole.
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità, senza esito favorevole.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità, senza esito favorevole.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità, senza esito favorevole.
art. 316 del regolamento di attuazione del codice della strada
la carta di circolazione deve riportare le indicazioni relative alla potenza massima e specifica del veicolo; tali dati sono utilizzabili per l'accertamento della violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare genericamente la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti di legge o abbia attribuito alle prove un valore probatorio incompatibile con il loro regime legale.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'illecito, ma l'eventuale inerzia probatoria non determina automaticamente l'accoglimento dell'opposizione, potendo il giudice acquisire e valorizzare gli elementi già presenti nel fascicolo o disporre mezzi di prova d'ufficio.
- Per l'accertamento delle violazioni relative ai limiti di potenza dei veicoli guidati da neopatentati, i dati rilevanti possono essere desunti dalla carta di circolazione e dagli altri elementi tecnici previsti dalla normativa di attuazione, senza che sia necessaria una motivazione analitica ulteriore nel verbale se il dato tecnico è ricavabile in modo oggettivo.
- Quando la censura mira in realtà a rimettere in discussione un unico accertamento di fatto, la mera riproposizione sotto più profili normativi diversi non consente di superare la valutazione di infondatezza se il giudice di merito ha correttamente ricostruito il rapporto sanzionatorio.
- Il giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa non è limitato al controllo formale dell'atto impugnato, ma ricostruisce l'intero rapporto sostanziale e può integrare l'istruttoria ai fini dell'accertamento della violazione.
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