Cassazione Civile, Ordinanza n. 35155/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2004 per l'anno d'imposta 2003, con richiesta complessiva di euro 49.638,21 tra imposta, accessori e sanzioni. La contribuente impugnò la cartella davanti ai giudici tributari e ottenne l'annullamento; la CTR confermò, ritenendo nulla la cartella perché non preceduta dall'avviso bonario ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente. L'Agenzia propose ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR aveva fondato la decisione su un motivo non dedotto; nullità per la c.d. "terza via" ex art. 183, comma 4, c.p.c.; violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 per avere la CTR annullato la cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità, sovrapponendola all'avviso bonario. La società resistette con controricorso e propose ricorso incidentale condizionato, deducendo omessa pronuncia su decadenza dell'Ufficio e inammissibilità dell'appello per difetto di firma, oltre a censurare la compensazione delle spese. Nel corso del giudizio la società aderì alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, ma l'Agenzia ne negò l'applicazione; contro tale diniego la società propose autonomo ricorso per cassazione, deducendo nullità della notifica del diniego e, soprattutto, erronea esclusione della definibilità della lite perché relativa a cartella da controllo automatizzato ex art. 36-bis, sostenendo che la cartella era il primo atto impositivo e che la controversia era definibile ai sensi della disciplina agevolativa.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso autonomo della società contro il diniego di definizione agevolata. Ha respinto il primo motivo, ritenendo valida la notifica del diniego via PEC, poiché conforme alle modalità di notificazione degli atti processuali consentite nel processo tributario; ha inoltre osservato che ogni eventuale nullità sarebbe stata comunque sanata per raggiungimento dello scopo. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui anche la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 è definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, quando la cartella costituisca il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e sia impugnabile anche nel merito. Poiché nel caso concreto la cartella era il primo atto e la contribuente aveva sollevato anche censure di merito, la lite è stata ritenuta condonabile. Di conseguenza la Corte ha accolto il ricorso contro il diniego, dichiarando estinto il giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere; il ricorso principale dell'Agenzia e il ricorso incidentale condizionato della società sono rimasti assorbiti. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato e la relativa cartella possono integrare il primo atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente; la cartella può essere impugnata anche per motivi di merito e, in tal caso, la controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata in relazione al controllo automatizzato IVA; la Corte la menziona nel contesto dell'atto emesso all'esito della liquidazione automatica.
art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente
Richiamato come base dell'avviso bonario; la Corte non decide sul punto in questa sede perché il giudizio viene definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
Consente la notificazione diretta degli atti processuali a mezzo PEC nel processo tributario, rendendo valida la notifica del diniego della definizione agevolata.
Eventuali nullità della notificazione risultano sanate per raggiungimento dello scopo dal momento in cui l'atto è impugnato.
art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018
Disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali; la Corte afferma che comprende anche la controversia sulla cartella da controllo automatizzato se essa è il primo e unico atto di comunicazione della pretesa ed è impugnata anche nel merito.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018
Il diniego di definizione deve essere notificato con le modalità previste per gli atti processuali; nel caso concreto la notifica via PEC è stata ritenuta idonea.
art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018
L'accoglimento dell'istanza di definizione comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Invocato per dedurre ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel ricorso principale, ma il relativo esame resta assorbito.
Richiamato per la censura sulla decisione a sorpresa o "terza via"; motivo assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro dei motivi di nullità della sentenza.
La cartella, quale primo atto di comunicazione della pretesa fiscale, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi di merito.
Norma richiamata nel ricorso incidentale in tema di spese di lite; motivo assorbito.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti fiscali può riguardare anche le controversie relative a cartelle emesse all'esito di controllo automatizzato, purché la cartella costituisca il primo e unico atto di comunicazione della pretesa tributaria e il contribuente abbia potuto contestarla anche nel merito.
- La notifica del diniego di definizione agevolata effettuata via PEC è valida nel processo tributario quando avviene secondo le modalità previste per gli atti processuali; eventuali irregolarità notificatorie sono comunque sanabili per raggiungimento dello scopo se l'atto viene impugnato nei termini.
- Quando la lite viene definita con adesione alla procedura agevolativa, il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere e restano assorbiti i motivi del ricorso principale e di quello incidentale pendenti.
- Ai fini della condonabilità della controversia, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato e la sua funzione di prima comunicazione della pretesa fiscale, non la sola qualificazione formale di cartella emessa in sede di liquidazione automatica.
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