Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
In origine l'ufficio aveva notificato a due coniugi comproprietari un avviso di accertamento, imputando a ciascuno la metà della plusvalenza ritenuta derivante dalla vendita di un terreno edificabile. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che il terreno era stato già rivalutato con perizia ai sensi della L. n. 448/2001 e che l'imposta sostitutiva dovuta era stata interamente versata dal solo coniuge, ma per l'importo complessivo dovuto da entrambi i comproprietari; perciò il pagamento doveva valere anche per lei ed escludere la tassazione della plusvalenza. Ha inoltre denunciato omesso esame della perizia di stima, che avrebbe dimostrato l'inesistenza della plusvalenza contestata. La CTR ha respinto l'appello ritenendo efficace il pagamento solo in capo al soggetto che lo aveva materialmente eseguito. In cassazione la contribuente ha dedotto violazione della disciplina sulla rivalutazione dei terreni e del versamento dell'imposta sostitutiva, oltre a omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il versamento integrale dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del terreno edificabile, effettuato da uno solo dei comproprietari per l'intero importo complessivo, perfezionasse comunque la rivalutazione anche per l'altro comproprietario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia - Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 5 L. 28 dicembre 2001, n. 448
Richiamato insieme all'art. 7 per la disciplina della rivalutazione dei terreni; la Corte ne considera applicabile il sistema in combinazione con il versamento dell'imposta sostitutiva.
art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448
Il procedimento di rivalutazione si perfeziona con il versamento dell'intera imposta da parte dei titolari del diritto di proprietà; è sufficiente l'integrale pagamento dell'importo corrispondente al valore di perizia, anche cumulativo da parte di uno dei comproprietari.
artt. 17 e 19 d.lgs. n. 241/1997
Richiamati per le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, ma non nel senso di escludere il pagamento cumulativo effettuato da uno solo dei comproprietari.
Norma processuale evocata quale parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Evocato nel secondo motivo come vizio di omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica autonoma statuizione della Corte nel merito del motivo assorbito.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non si pronuncia specificamente per assorbimento.
Il pagamento effettuato dal coniuge della ricorrente è qualificato, in termini civilistici, come adempimento del terzo con effetto liberatorio per il debitore.
Massime di principio
- In materia di rivalutazione dei terreni edificabili ex L. n. 448/2001, il perfezionamento del regime agevolato dipende dall'integrale versamento dell'imposta sostitutiva riferita al valore di perizia, non dalla provenienza materiale delle somme da ciascun comproprietario.
- Il pagamento integrale dell'imposta sostitutiva eseguito da uno solo dei comproprietari può produrre effetto liberatorio anche per gli altri, quando copra per intero il dovuto complessivo e non sia richiesta una prestazione personale infungibile.
- L'amministrazione finanziaria non può ignorare un versamento già integralmente ricevuto e pretendere, in contrasto con buona fede, una duplicazione del prelievo come se l'adempimento sostitutivo non fosse avvenuto.
- Quando il primo motivo di ricorso risulta fondato e conduce alla cassazione della sentenza, il secondo motivo resta assorbito se attiene a profili che non incidono più sulla decisione necessaria della causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34504/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34507/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34511/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34518/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34520/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34522/2024 del 27/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →