Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35571/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR siciliana che aveva confermato, pur ridimensionandolo, un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativo agli anni 2005-2007, fondato sulla rideterminazione delle rimanenze di magazzino e sulla conseguente maggiore pretesa fiscale. Il ricorso principale deduceva: (1) violazione delle norme civilistiche e tributarie sulla valutazione delle rimanenze, sostenendo che la CTR avesse impropriamente applicato criteri estranei ai periodi d’imposta e che dovesse farsi riferimento al costo di acquisto; (2) violazione delle regole sulla prova e sulla conservazione delle scritture, assumendo che spettasse all’Ufficio provare l’inattendibilità del costo e che, essendo decorso il termine decennale di conservazione, non potesse gravare sul contribuente un onere probatorio; (3) omesso esame di fatti decisivi e ulteriore violazione delle norme sull’onere della prova e sull’accertamento induttivo, per non avere la CTR considerato una perizia e i listini prezzi, per avere ritenuto corretta una percentuale di ricarico riferita a sottogruppi di merci e per non aver disposto l’annullamento o la riduzione delle sanzioni alla luce del d.lgs. n. 158 del 2015. L’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, censurando la riduzione del 50% del valore delle rimanenze operata dalla CTR e sostenendo che, in assenza di documentazione e di prova contraria, il giudice non potesse rideterminare il valore dei beni.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del contribuente, affermando che la CTR si era correttamente attenuta al criterio, civilistico e fiscale, della valutazione delle rimanenze al minore tra costo e valore di mercato. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, e perché la questione delle sanzioni era formulata in modo generico e privo di autosufficienza. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale dell’Ufficio, osservando che il giudice tributario, in presenza di una pretesa sostanzialmente da rideterminare, può effettuare una valutazione sostitutiva della pretesa fiscale entro i limiti delle domande di parte; la CTR, quindi, aveva legittimamente stimato un valore residuo delle merci obsolete in ragione del loro intrinseco valore di materiale ferroso. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 83 TUIR

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle rimanenze; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto

  • art. 92 TUIR

    la Corte afferma che disciplina la valutazione fiscale delle rimanenze in modo sostanzialmente allineato alla disciplina civilistica e che, se non si usa il costo specifico, il valore fiscale non può essere inferiore a quello ricavabile dal LIFO; il criterio finale resta comunque il minore tra costo e mercato

  • art. 2423-bis c.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte valorizza la coerenza della decisione impugnata con i principi civilistici di corretta valutazione delle rimanenze

  • art. 2426 c.c.

    la Corte vi ricava il principio generale secondo cui le rimanenze devono essere valutate al minore tra costo storico e valore di mercato

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come norma del motivo di ricorso per denunciare violazioni di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    indicato come norma del motivo di ricorso per nullità processuali o vizi di motivazione processuale

  • art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente in tema di onere e conservazione delle scritture contabili

  • art. 39 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione dell’imponibile e l’accertamento

  • art. 2220 c.c.

    la Corte precisa che il termine di conservazione delle scritture è distinto dall’onere di prova in giudizio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte esclude che nel caso vi sia stata inversione illegittima dell’onere probatorio, poiché la censura attaccava in realtà la valutazione di merito

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato sia dal contribuente sia dall’Ufficio in tema di accertamento e valutazione induttiva

  • art. 348-ter c.p.c.

    invocato per escludere l’ammissibilità della censura di omesso esame di fatto decisivo quando la decisione d’appello è conforme a quella di primo grado

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    richiamato dal ricorrente per chiedere la riduzione/annullamento delle sanzioni, ma la domanda è ritenuta generica e inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato per dare atto del presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale

Massime di principio

  • La valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino, in coerenza con la disciplina civilistica, va ricondotta al criterio del minore tra costo e valore di mercato; il giudice di merito non viola la legge se applica tale parametro.
  • La censura che formalmente denuncia violazione di legge ma in sostanza mira a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
  • L’onere di conservazione delle scritture contabili non si confonde con l’onere della prova in giudizio: anche se la documentazione non sia più soggetta all’obbligo di conservazione, restano fermi i criteri generali di riparto probatorio.
  • Nel processo tributario il giudice non si limita ad annullare l’atto, ma può rideterminare nel merito la pretesa fiscale entro i limiti delle domande delle parti, effettuando una valutazione sostitutiva della misura del tributo.
  • La doglianza su omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando il fatto è comunque considerato dal giudice di merito, oppure quando manca autosufficienza e decisività concreta della censura.
  • Le richieste di applicazione dello ius superveniens in materia sanzionatoria devono essere specifiche e autosufficienti, con indicazione delle violazioni contestate e della loro concreta quantificazione; altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.