Cassazione Civile, Ordinanza n. 20740/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato induttivamente, per un'annualità d'imposta, un maggior reddito d'impresa della società, ai fini IRES, IVA e IRAP. La CTR aveva confermato solo in parte la decisione di primo grado, ritenendo corretta la riduzione della redditività dall'Ufficio al 5% sulla base, tra l'altro, della successiva sottoposizione della società ad amministrazione giudiziaria. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 2729 c.c. e delle norme tributarie sull'accertamento induttivo, sostenendo che la CTR avesse attribuito valore di presunzione grave, precisa e concordante a un fatto storico successivo all'anno d'imposta verificato, senza alcun concreto accertamento del nesso tra quella misura e la redditività dell'anno oggetto di accertamento. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla carenza di elementi probatori e alla violazione delle norme sull'accertamento; il secondo per motivazione apparente o inesistente sul mancato riconoscimento di IVA detraibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo sulla violazione dell'art. 2729 c.c. perché la CTR aveva valorizzato, come indizio della minore redditività, una circostanza verificatasi nel 2017, quindi successiva di due anni rispetto all'anno d'imposta 2015 oggetto di accertamento, senza adeguata verifica della sua incidenza e senza considerare la dichiarazione della stessa contribuente nello studio di settore. Il primo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del ricorso principale. Il secondo motivo incidentale è stato rigettato perché la motivazione della CTR sul punto dell'IVA detraibile è stata ritenuta effettiva, benché sintetica, e dunque non apparente. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La presunzione semplice è censurabile in cassazione quando il giudice di merito attribuisca valore indiziario a un fatto storico privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente un fatto successivo o non adeguatamente collegato all'anno d'imposta accertato.
Rileva, insieme all'art. 2729 c.c., nella valutazione della formazione della prova per presunzioni e del controllo di legittimità sull'uso degli indizi.
art. 39, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata come base dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa.
art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata a sostegno dell'accertamento fiscale oggetto di causa.
Norma richiamata nel motivo relativo all'IRAP nell'ambito dell'accertamento impugnato.
Norma richiamata nel motivo relativo all'IRAP nell'ambito dell'accertamento impugnato.
Norma richiamata come base dell'accertamento ai fini IVA.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro della dedotta carenza di motivazione/prova dell'accertamento.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro della dedotta carenza di motivazione/prova dell'accertamento IVA.
artt. 19 e segg. D.P.R. n. 633/1972
Richiamati nel secondo motivo incidentale in tema di diritto alla detrazione dell'IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare la violazione dell'art. 2729 c.c. quando il giudice di merito applichi erroneamente i criteri legali della prova presuntiva.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i motivi incidentali relativi a nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia o motivazione apparente.
Invocato per la censura di omessa pronuncia sul motivo di appello.
Richiamato quale norma del processo tributario che rende applicabile il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo incidentale, senza specifica autonoma decisività nel passaggio motivazionale riportato.
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
Richiamato ai fini della dedotta nullità per omessa o apparente motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza.
Massime di principio
- In materia di prova per presunzioni, la violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione quando il giudice di merito attribuisca efficacia indiziaria a un fatto che non presenti, in concreto, i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Non è consentito fondare una presunzione semplice su un fatto storico successivo all'anno oggetto di accertamento senza un accertamento specifico della sua incidenza causale o inferenziale sul periodo verificato.
- Il controllo di legittimità sulla prova presuntiva non invade il merito della valutazione fattuale, ma verifica che il giudice abbia correttamente applicato i criteri legali degli artt. 2727 e 2729 c.c. nella qualificazione degli indizi.
- La motivazione è apparente solo quando manchi effettivamente il nucleo argomentativo; una motivazione sintetica ma intelligibile e correlata al tema controverso è sufficiente a rispettare il minimo costituzionale.
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