Cassazione Civile, Ordinanza n. 13426/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario due cartelle di pagamento relative agli anni d'imposta 2015 e 2016, deducendo la mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti. In appello aveva anche lamentato un vizio di motivazione e l'erronea affermazione della regolarità delle notifiche. In cassazione ha proposto un unico motivo, formalmente articolato come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la motivazione sulla notifica fosse apparente o incomprensibile e che le cartelle fossero state ritirate da un soggetto non identificato, senza prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo e le cartelle senza allegare circostanze idonee a integrare un interesse concreto e attuale alla tutela anticipata, come richiesto dalla disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo dopo la novella del 2021. Inoltre ha ritenuto il motivo inammissibile anche per difetto di specificità, poiché cumulava in modo confuso più vizi ex art. 360 c.p.c. senza distinguere chiaramente le censure riferite alla sentenza impugnata. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità, a una somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, oltre alla condanna in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e autonomamente individuabili; non sono ammissibili motivi formulati in modo cumulativo e indistinto tra più vizi.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, a pena di inammissibilità.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La disciplina limita la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio che renda necessaria la tutela immediata.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in L. n. 215 del 2021
La novella specifica i limiti di impugnabilità dell'estratto di ruolo e si applica ai processi pendenti, senza assumere natura di interpretazione autentica.
art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973
Le cartelle erano state emesse a seguito di controlli automatizzati sulle somme esposte e non versate in dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Le cartelle erano state emesse a seguito di controlli automatizzati sulle somme esposte e non versate in dichiarazione.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna per abuso del processo nel procedimento definito in conformità alla proposta di decisione accelerata.
Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta consente di presumere l'abuso processuale e di applicare la condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata è ammissibile solo se il contribuente dimostra un interesse attuale e concreto alla tutela giurisdizionale anticipata, nei casi tassativamente individuati dalla legge.
- La mera deduzione della nullità della notifica non basta a fondare l'azione quando non sia allegato un pregiudizio ulteriore che renda necessaria la tutela immediata.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autonomi e chiaramente riferibili alla sentenza impugnata; è inammissibile la formulazione cumulativa e confusa di più vizi non distinguibili.
- La definizione del procedimento accelerato in conformità alla proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza può integrare un indice legale di abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.
Come è indicizzato
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