Cassazione Civile, Ordinanza n. 03115/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005 nei confronti della società, poi incorporata, contestando maggiori ricavi e rettificando il reddito mediante accertamento induttivo/analitico-induttivo fondato su antieconomicità della gestione e sulla percentuale di ricarico desunta da un campione di merci rilevato in sede di accesso nel 2008. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale della società. Dopo un precedente rinvio della Cassazione, la CTR aveva nuovamente confermato la legittimità degli accertamenti, ritenendo attendibile il procedimento seguito dall'Ufficio, il campione di beni e la media ponderata dei ricarichi, nonché non provate le deduzioni della società su sconti, outlet e incomparabilità dei dati del 2008. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi sulla supposta ragionevolezza della gestione e sulla redditività lorda/netta; 2) omesso esame dell'incomparabilità tra i dati del 2008 e quelli del 2004-2005; 3) nullità per motivazione apparente e violazione del giudicato rescindente, quanto alla rappresentatività del campione di 30 capi su oltre 6.000; 4) nullità per carenza assoluta di motivazione sul metodo usato per scorporare i dati dell'outlet e attribuire i costi del venduto; 5) omesso esame del dato, emerso in un precedente PVC, di un ricarico medio negativo sull'outlet in un'annualità contigua; 6) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la CTR preteso la prova di sconti che, secondo la ricorrente, sarebbero fatti notori e comunque riconosciuti in un precedente PVC.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché formulati come vizio di omesso esame di fatti decisivi ma in realtà diretti a ottenere una rivalutazione del merito, ricordando che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni, e che il giudice di merito aveva comunque motivato sul punto dell'antieconomicità e sull'uso dei dati del 2008. Ha dichiarato infondati il terzo e il quarto motivo, rilevando che la sentenza di rinvio conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile sul campione, sulla percentuale di ricarico, sulla media ponderata e sull'esclusione delle merci dell'outlet e dei periodi di saldo, così escludendo la motivazione apparente o mancante. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il quinto motivo, poiché la discrasia tra percentuali di ricarico di annualità diverse non era decisiva e operava il principio di autonomia dei periodi d'imposta. Ha respinto anche il sesto motivo, affermando che lo sconto praticato alla clientela non integra fatto notorio in senso rigoroso e che correttamente la CTR aveva posto a carico della società la prova dell'allegato costante abbattimento del 10%. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore importo previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione
Il vizio è configurabile solo se viene indicato un fatto storico, decisivo e discusso, non già questioni o argomentazioni; non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
principio di non contestazione
Nel processo tributario opera, ma va coordinato con la specialità del giudizio; il mancato specifico contrasto dell'Ufficio su motivi subordinati non equivale ad ammissione dei fatti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, usando presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972
In materia IVA vale il medesimo criterio di accertamento induttivo basato su presunzioni semplici, quando la contabilità risulti inattendibile per antieconomicità.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve esplicitare le ragioni di fatto e di diritto della decisione in modo da consentirne comprensione e controllo in sede di impugnazione.
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o se la motivazione è meramente apparente.
art. 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario il provvedimento deve contenere concisamente i motivi in fatto e diritto; non basta una motivazione per relationem o apparente se intellegibile nel suo percorso logico.
art. 384, comma secondo, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la CTR vi si sia sostanzialmente conformata.
L'errore sulla ripartizione dell'onere probatorio sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; qui la prova degli sconti allegati gravava sulla società.
art. 7, comma 1, d.P.R. n. 917/86
Per le persone fisiche il tributo è dovuto per anni solari con autonoma obbligazione per ciascun anno, salvo eccezioni di legge.
Per i soggetti IRES l'imposta è dovuta per periodi d'imposta autonomi, ciascuno con propria obbligazione tributaria.
La decadenza dal potere di accertamento va valutata con riferimento al singolo periodo d'imposta oggetto di rettifica, non a periodi diversi.
Massime di principio
- In presenza di contabilità formalmente regolare ma ritenuta intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo o analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; in tal caso l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera contestazione della valutazione delle prove o la riproposizione di questioni di merito.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso argomentativo della decisione; una motivazione succinta ma intellegibile è sufficiente a escludere la nullità.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione e la specialità del contenzioso impongono di distinguere tra fatti costitutivi e difese subordinate: la mancata replica dell'Ufficio non comporta automaticamente ammissione dei fatti allegati dal contribuente.
- Il fatto notorio è concetto di stretta interpretazione e non comprende valutazioni tecniche o pratiche commerciali non universalmente acquisite; dunque l'esistenza di sconti usuali non può essere data per presunta senza prova specifica.
- Ogni periodo d'imposta è autonomo: riscontri, percentuali o valutazioni relativi ad annualità diverse non vincolano di per sé l'accertamento del periodo oggetto di causa, salvo specifiche previsioni normative o elementi di raccordo provati.
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