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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11904/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata da un contribuente che chiedeva la restituzione delle maggiori imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 a titolo di IVA, IRPEF e ILOR, invocando la riduzione al 10% prevista dalla disciplina agevolativa per i residenti nelle zone siciliane colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. La CTP aveva accolto in parte il ricorso, escludendo il rimborso IVA; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali tributarie, per asserita inammissibilità del ricorso originario in difetto di una valida istanza di rimborso e della prova dei versamenti; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, della normativa UE sugli aiuti di Stato e delle relative decisioni e pronunce europee, sostenendo che mancassero i presupposti per il rimborso e che la disciplina fosse incompatibile con il diritto UE; 3) violazione della disciplina sopravvenuta sui limiti quantitativi e procedurali al rimborso, sostenendo che tali limiti incidessero sul diritto azionato e non solo sulla fase esecutiva. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'istanza di rimborso, come prodotta e richiamata negli atti, conteneva un'indicazione sufficientemente specifica del quantum richiesto e dei versamenti, idonea a generare un silenzio-rifiuto impugnabile; inoltre, la questione della prova dei versamenti era comunque superata dall'accertamento della CTR sulla loro avvenuta effettuazione e dalla mancata censura specifica di tale ratio decidendi. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo: da un lato, la doglianza sull'art. 2697 c.c. era inammissibile perché non denunciava una vera inversione dell'onere della prova ma contestava la valutazione di merito dell'adempimento probatorio; dall'altro, ha ricordato che per le agevolazioni fiscali relative ai danni da sisma, in materia IVA il beneficio non è applicabile perché incompatibile con il principio di neutralità fiscale e con la riscossione integrale dell'imposta, mentre per le imposte dirette la fruizione può essere subordinata alla prova della compatibilità con il regime de minimis o con l'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE; nel caso concreto la CTR aveva accertato che il contribuente svolgeva attività d'impresa, che il nesso territoriale era pacifico e che l'importo complessivo degli aiuti non superava la soglia comunitaria, sicché il rimborso IRPEF e ILOR era legittimo. Quanto all'IVA, la Corte ha rilevato anche la carenza di interesse dell'Agenzia a censurare un capo ormai ad essa favorevole. Il terzo motivo è stato respinto perché la giurisprudenza consolidata considera i limiti quantitativi introdotti da norme sopravvenute e da provvedimenti amministrativi rilevanti solo nella fase esecutiva/di ottemperanza, e non idonei a incidere sul titolo giudiziale del diritto al rimborso nei processi già pendenti. L'Agenzia è stata condannata alle spese; la Corte ha precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per la difesa dell'Amministrazione statale tramite Avvocatura.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre violazioni processuali.

  • artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono indicati come norme processuali tributarie la cui violazione è stata dedotta dall'Agenzia, ma la Corte ritiene che l'istanza di rimborso fosse sufficientemente specifica e quindi idonea a fondare un silenzio-rifiuto impugnabile.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione non è configurabile quando la censura investe non l'erronea ripartizione dell'onere probatorio, ma la valutazione di merito sull'assolvimento della prova da parte del soggetto onerato.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    È la norma agevolativa invocata dal contribuente; la Corte ne esclude l'applicabilità all'IVA e ne ammette, per le imposte dirette, l'operatività solo nei limiti di compatibilità con il diritto UE.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La sopravvenienza normativa sui rimborsi non incide sul titolo del diritto già azionato nel giudizio, ma solo sulla fase esecutiva/di ottemperanza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dall'Agenzia.

  • art. 107 TFUE

    Per gli aiuti individuali relativi a calamità naturali, il beneficio può essere compatibile se sussiste un nesso chiaro e diretto tra danno e aiuto e non vi è sovracompensazione.

  • art. 108 TFUE

    La disciplina agevolativa è stata ritenuta aiuto di Stato illegittimo nella parte in cui non rispetta gli obblighi di notifica e sospensione.

  • art. 288 TFUE

    La decisione della Commissione UE è considerata atto vincolante e immediatamente applicabile nell'ordinamento interno come ius superveniens.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato nel motivo, in collegamento con il diritto UE.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel motivo, in collegamento con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017

    I limiti quantitativi sopravvenuti incidono sulla fase esecutiva e non sul diritto controverso già azionato in giudizio.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'istanza di rimborso è idonea a generare un silenzio-rifiuto impugnabile quando contenga un nucleo minimo di specificazione del credito richiesto e dei presupposti fattuali del rimborso, senza che sia necessaria una particolare formalità sacramentale.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se non denuncia una vera inversione dell'onere della prova, ma mira soltanto a contestare l'apprezzamento di merito sull'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'avvenuto pagamento delle imposte o la sussistenza dei presupposti del rimborso, il ricorrente per cassazione deve impugnare specificamente quella ratio decidendi; in difetto, la doglianza è inammissibile o infondata.
  • Le agevolazioni fiscali riconosciute alle vittime di calamità naturali devono essere coordinate con il diritto dell'Unione: in materia IVA il beneficio non è applicabile se compromette la neutralità dell'imposta e la sua integrale riscossione; per le imposte dirette il contribuente deve dimostrare la compatibilità dell'aiuto con il regime de minimis o con la deroga per danni da calamità naturale.
  • La sopravvenienza normativa o amministrativa che introduce limiti quantitativi al rimborso non incide sul titolo giudiziale del diritto già dedotto in causa, ma attiene alla fase esecutiva o di ottemperanza, salvo diversa espressa previsione transitoria.
  • Le decisioni e gli atti vincolanti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato devono essere applicati d'ufficio dal giudice nazionale come ius superveniens, anche in sede di legittimità, quando non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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