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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35986/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla Cassa sui ratei di pensione percepiti dal giugno 1999, a titolo di contributo di solidarietà applicato per i quinquenni 2009-2013, 2014-2018 e 2019-2023. Il Tribunale aveva condannato la Cassa alla restituzione di euro 17.408,04 oltre accessori, ritenendo illegittimo il prelievo; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione delle norme che regolano l’autonomia normativa delle casse privatizzate, del principio del pro rata e di varie disposizioni costituzionali, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà deliberato dalla Cassa; 2) in subordine, la legittimità del contributo almeno dal 2011; 3) ulteriormente in subordine, l’ammissibilità e applicabilità del contributo per il biennio 2012-2013; 4) violazione della disciplina sulla prescrizione, sostenendo che le somme trattenute si prescrivessero in cinque anni; 5) violazione delle norme sugli interessi e sulla ripetizione dell’indebito, contestando la decorrenza degli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ribadendo che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti interni o delibere, un contributo di solidarietà che incida su un trattamento pensionistico già determinato: un simile prelievo non è un criterio di calcolo della pensione, ma una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge, incompatibile con il principio del pro rata. Ha respinto anche il motivo sulla prescrizione, affermando che l’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, perché il prelievo unilaterale non si confonde con l’obbligazione pensionistica. Ha infine respinto la censura sugli interessi, confermando che, in materia previdenziale, gli accessori seguono la natura unitaria del credito e spettano dalla maturazione di ciascun rateo indebitamente sottratto fino al pagamento. La Cassa è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamati dalla ricorrente a fondamento dell’autonomia regolamentare della Cassa; la Corte ne esclude l’idoneità a legittimare un prelievo patrimoniale sui trattamenti già determinati.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà non integra un criterio di calcolo della pensione ma un prelievo riservato alla legge.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Richiamato in relazione alla disciplina dell’autonomia delle casse; non consente l’istituzione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Citato come interpretazione autentica richiamata nel ricorso; la Corte non ne ricava una diversa conclusione rispetto alla illegittimità del prelievo deliberato dalla Cassa.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011

    Norma invocata per sostenere la legittimità del contributo; la Corte la considera non idonea a fondare il potere della Cassa di imporre un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo ai fini della validità del contributo di solidarietà.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    L’operazione della Cassa è ricondotta alle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., la cui istituzione spetta al legislatore.

  • artt. 2, 9 e 32 statuto Cassa commercialisti

    Richiamati dalla ricorrente; non possono legittimare un prelievo patrimoniale in assenza di base legale.

  • delibere Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017

    Delibere poste a base del contributo di solidarietà; la Corte le ritiene incapaci di introdurre legittimamente il prelievo su pensioni già in essere.

  • art. 22 regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004

    Richiamato come ulteriore base regolamentare; non è sufficiente a consentire il contributo di solidarietà.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non incide sulla soluzione della controversia secondo la Corte.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla pretesa inammissibilità della domanda relativa al biennio 2012-2013; la censura è respinta.

  • art. 418 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non accoglie la doglianza della Cassa.

  • art. 1241 c.c.

    Invocato nel terzo motivo; non muta la qualificazione del contributo come prelievo indebito.

  • art. 1243 c.c.

    Invocato nel terzo motivo; non assume rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    Richiamato nel quarto motivo in tema di prescrizione; la Corte afferma che il termine applicabile è quello ordinario decennale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte lo disattende, ritenendo applicabile la prescrizione decennale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte non ne fa derivare la prescrizione quinquennale delle somme trattenute.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    Richiamati nel quarto motivo; la Corte li colloca nel quadro della tutela previdenziale, senza trarne una prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione.

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    Richiamato nel quinto motivo in tema di interessi; la Corte conferma la decorrenza degli interessi dalla maturazione di ciascun rateo indebitamente trattenuto.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo; la Corte ne conferma l’operatività nel senso della debenza degli interessi legali sui crediti previdenziali restitutori.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo; la Corte ne ammette l’applicazione alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute con decorrenza degli interessi dalla maturazione del diritto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi, ritenute integralmente condivise.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicata la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere interne, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già determinate secondo i criteri vigenti, perché un simile prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legislativa.
  • Il principio del pro rata impedisce che la disciplina successiva alteri in peius il trattamento pensionistico già maturato, quando l’intervento non si limiti ai criteri di calcolo ma comporti una trattenuta autonoma sulla prestazione.
  • L’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute da un ente previdenziale è soggetta a prescrizione ordinaria decennale quando il prelievo unilaterale si sovrapponga al diritto del pensionato senza confondersi con l’obbligazione previdenziale.
  • Nei crediti previdenziali gli accessori hanno natura unitaria rispetto al capitale: gli interessi decorrono dalla maturazione di ciascun rateo dovuto e vanno riconosciuti fino all’effettivo pagamento, non applicandosi il regime delle ordinarie obbligazioni pecuniarie in modo atomistico.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità si è già consolidata su un determinato principio e il ricorso non introduce argomenti nuovi, è sufficiente il richiamo all’orientamento precedente per confermare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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