Cassazione Civile, Ordinanza n. 18036/2026 del 05/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un lavoratore, già inquadrato nel personale richiamato presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana, aveva agito per ottenere un accertamento del proprio diritto al mantenimento del livello retributivo goduto in precedenza, comprensivo di assegno ad personam e riconoscimento dell'anzianità pregressa, in relazione al successivo passaggio dell'ente di provenienza all'ente strumentale poi sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda; la Corte d'appello aveva invece ritenuto la domanda procedibile perché di mero accertamento, ma l'aveva respinta nel merito. In cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 178/2012, per mancato riconoscimento dell'assegno ad personam; violazione della Direttiva 1999/70/CE e dell'accordo quadro, per omessa disapplicazione della normativa interna asseritamente contrastante; violazione dell'art. 3, comma 2, D.M. 26.6.2015 e dell'art. 1780 C.O.M., per mancata applicazione della disciplina che vieterebbe la reformatio in peius del trattamento economico; violazione della Direttiva 2001/23/CE, per mancata applicazione dei principi sul trasferimento di attività e di lavoratori. L'ente resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo l'improponibilità della domanda perché proposta contro un ente assoggettato a l.c.a. fuori dal procedimento di verifica del passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto prioritariamente il ricorso incidentale dell'ente, ritenendo che la domanda non potesse essere proposta in sede ordinaria contro l'ente in liquidazione coatta amministrativa. Ha rilevato, in primo luogo, un difetto di corretta impostazione sul piano della legittimazione passiva processuale, poiché l'azione di accertamento era stata indirizzata contro un soggetto che, al momento della proposizione della domanda, non era più il titolare passivo del rapporto rispetto al quale il lavoratore intendeva far valere il proprio diritto. Ha poi affermato che, nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della verifica dello stato passivo solo quando sussista uno specifico interesse non altrimenti tutelabile alla definizione dell'assetto di rapporti pendenti; altrimenti, anche i diritti diversi dai meri crediti devono essere fatti valere nella sede endoconcorsuale. Nel caso concreto tale interesse eccezionale non sussisteva, perché al momento della domanda non vi era più un rapporto diretto con l'ente in procedura e l'accertamento richiesto non era necessario per la gestione di rapporti ancora in corso con esso. Per questo la sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta; il ricorso principale del lavoratore è stato dichiarato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
artt. 5 e 6 d.lgs. n. 178/2012
invocati dal ricorrente per sostenere il diritto al mantenimento del trattamento economico e all'assegno ad personam; la Corte non entra nel merito per effetto dell'accoglimento del rilievo processuale dell'ente
Direttiva 1999/70/CE
dedotta per chiedere la disapplicazione della normativa interna asseritamente contrastante; motivo assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale
art. 3, comma 2, D.M. 26.6.2015
invocato come fonte del divieto di reformatio in peius del trattamento economico; non esaminato nel merito
invocato unitamente al D.M. 26.6.2015 quale disciplina generale del trattamento economico; non esaminato nel merito
Direttiva 2001/23/CE
dedotta per applicare i principi in materia di trasferimento di attività e di lavoratori; motivo assorbito
artt. 94, 207, 208 e 51 R.D. n. 267/1942
richiamati nel ricorso incidentale per sostenere che la domanda era improponibile per l'assoggettamento dell'ente alla liquidazione coatta amministrativa
richiamato per affermare il rinvio agli effetti del titolo II, capo II, sezione II, e dunque alla disciplina della verifica del passivo
interpretato nel senso che ogni credito e ogni diritto reale o personale devono essere accertati secondo le norme del capo V, cioè nella verifica endoconcorsuale del passivo
richiamati per ribadire che le domande relative a diritti verso l'ente in l.c.a. sono inizialmente improponibili nella fase amministrativa e poi confluiscono nei giudizi di impugnazione dello stato passivo
richiamato come sede delle impugnazioni successive alla verifica del passivo
artt. 304, 309 e 310 Codice della crisi d'impresa
indicati come corrispondenti previsioni del nuovo sistema concorsuale
richiamato per la possibilità di rinvio per relationem alle motivazioni di precedenti conformi
base formale dei motivi di ricorso principale per violazione di legge
base formale del ricorso incidentale per vizio processuale
richiamato per il principio per cui le situazioni soggettive si fanno valere dal titolare nei confronti del soggetto passivamente legittimato
applicato per la cassazione senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta
art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per escludere i presupposti dell'ulteriore contributo unificato a seguito della cassazione della sentenza
art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.
menzionato come eccezione alla regola generale, per i diritti già oggetto di sentenza in sede di cognizione ordinaria all'apertura del concorso
indicato come ulteriore eccezione legislativa alla regola dell'accertamento endoconcorsuale
Massime di principio
- Nei confronti di un ente soggetto a liquidazione coatta amministrativa, le azioni di accertamento o costitutive sono ammissibili fuori dalla verifica del passivo solo se il richiedente dimostra uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione di rapporti ancora pendenti con l'ente in procedura.
- Se la domanda è proposta contro un soggetto che, già al momento dell'introduzione del giudizio, non è più il titolare passivo del rapporto dedotto, il processo è viziato sotto il profilo della legittimazione passiva e la decisione resa risulta inutiliter data.
- L'accertamento di diritti patrimoniali verso un ente in procedura concorsuale deve di regola avvenire tramite insinuazione al passivo; la cognizione ordinaria è ammessa solo in ipotesi eccezionali previste dalla legge o imposte dalla struttura dell'ordinamento.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale fondato su una questione in rito idonea a definire l'intero processo può essere esaminato prioritariamente, anche rispetto al ricorso principale, in applicazione della ragione più liquida e della ragionevole durata del processo.
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