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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17780/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente di riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un’intimazione di pagamento fondate su cartelle relative a crediti contributivi. Il ricorrente ha contestato: la regolarità della notifica delle cartelle presupposte, sostenendo che la notificazione eseguita nelle mani del portiere avrebbe richiesto gli adempimenti della L. n. 890/1982 e dell’art. 139 c.p.c., in particolare la raccomandata informativa; la mancata produzione in giudizio delle copie delle cartelle originarie, deducendo omesso esame di un fatto decisivo; l’intervenuta prescrizione dei crediti e l’idoneità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a provare l’interruzione dei termini, con ulteriore deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla notificazione delle cartelle, affermando la continuità con i principi secondo cui, quando la cartella è notificata direttamente dal concessionario ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982 né gli adempimenti propri della notifica a mezzo ufficiale giudiziario ex art. 139 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di doppia conforme, opera la preclusione di cui all’art. 348-ter ult. comma c.p.c. e, comunque, il motivo non riguardava un fatto storico ma un motivo di appello esaminato e disatteso. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sulla mancata contestazione in primo grado della conformità all’originale della documentazione attestante gli atti interruttivi della prescrizione; inoltre la censura era generica, priva di decisività e nuovamente soggetta alla preclusione ex art. 348-ter ult. comma c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della Cassa, mentre per ADER è stata richiamata la mera denuntiatio litis; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge in tema di notificazione delle cartelle e di prescrizione, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile a seconda del motivo

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    per la notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario si applicano le disposizioni del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982

  • L. n. 890/1982

    non applicabile alla notificazione diretta della cartella da parte del concessionario

  • art. 139 c.p.c.

    non si applicano gli adempimenti relativi alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, inclusa la raccomandata informativa del comma quarto, nel caso considerato

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme e perché non verteva su un fatto storico decisivo

  • art. 348-ter, ultimo comma c.p.c.

    preclude il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo significativa diversità delle motivazioni di fatto e di diritto

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione dei crediti contributivi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la prova dell’interruzione della prescrizione, ma senza confronto con la ratio decidendi

  • art. 91 c.p.c.

    fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dal concessionario ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la notificazione segue le regole del servizio postale ordinario e non quelle della disciplina della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, con conseguente non applicabilità degli adempimenti previsti dall’art. 139 c.p.c. per l’irreperibilità relativa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ult. comma, c.p.c., salvo che il ricorrente alleghi una significativa diversità tra le rationes delle due decisioni di merito.
  • Non è ammissibile dedurre l’omesso esame di un motivo di appello come se si trattasse di un fatto storico decisivo; il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. richiede infatti un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente non esaminato.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su una preclusione o su una mancanza di contestazione in primo grado, il ricorso che ignori tale fondamento è inammissibile.
  • La contestazione sulla idoneità della prova dell’interruzione della prescrizione deve essere specifica e deve emergere dagli atti; deduzioni generiche, ipotetiche o non trascritte non consentono il controllo di decisività in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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