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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08100/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un comune ha richiesto, per l'anno d'imposta 2011, il pagamento della TOSAP per euro 19.400,00, oltre accessori, in relazione all'attraversamento di terreni e tratturi comunali mediante una linea in cavo interrato per la connessione alla rete elettrica nazionale. La società contribuente ha impugnato l'atto deducendone inizialmente il difetto di motivazione e, in subordine, l'illegittimità per violazione delle norme sulla TOSAP e sul regime agevolativo applicabile alle occupazioni funzionali ai pubblici servizi. In appello la CTR ha respinto il gravame, ritenendo l'avviso adeguatamente motivato, i motivi di impugnazione troppo generici, l'importo dovuto conforme a precedenti pronunce giudiziali e una di esse passata in giudicato. In cassazione la società ha articolato sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e carenza di indicazione della documentazione posta a base della decisione; 2) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al difetto di motivazione dell'avviso, per mancata indicazione di aliquota e area occupata; 3) violazione delle norme processuali e sostanziali per avere ritenuto generico il motivo fondato sulla violazione degli artt. 38, 42, 47 e 47-bis d.lgs. 507/1993 e dell'art. 63 d.lgs. 446/1997; 4) motivazione apparente e violazione del giudicato in relazione a una precedente sentenza che avrebbe fissato una diversa misura della Tosap e riguardante altra fattispecie e altro soggetto; 5) contraddittorietà della motivazione per avere confermato l'avviso richiamando una pronuncia con importo inferiore; 6) violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per avere fondato la decisione su una sentenza non prodotta e non passata in giudicato, essendo pendente il giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione e sull'omessa pronuncia, ma ha accolto il terzo motivo perché la CTR ha erroneamente qualificato come generiche censure che, sin dal ricorso introduttivo, indicavano specificamente sia l'esclusione dalla tassazione delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente sia il superamento dei limiti legali del prelievo; ha inoltre accolto il sesto motivo perché la sentenza richiamata come giudicato non era passata in giudicato, essendo pendente il relativo giudizio di cassazione. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l'esame del motivo omesso e per le ulteriori verifiche fattuali sulla natura dei suoli e sull'eventuale applicabilità del regime speciale.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi primo, secondo, quarto e quinto, ha accolto il terzo e il sesto motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha precisato che occorrono accertamenti di fatto sulla natura dei terreni e tratturi interessati dal cavidotto, per verificare se rientrino nel patrimonio disponibile del Comune ai sensi dell'art. 38, comma 5, d.lgs. 507/1993, e, solo in subordinazione, l'eventuale applicabilità del regime speciale di cui all'art. 63 d.lgs. 446/1997. La Corte ha altresì escluso che la sentenza invocata dalla CTR potesse valere come giudicato, poiché il relativo giudizio di legittimità era ancora pendente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per censurare rispettivamente violazioni di legge e nullità della sentenza per vizi motivazionali o omessa pronuncia.

  • art. 366 c.p.c.

    Non impone il riepilogo delle difese della parte resistente; è sufficiente la chiara esposizione dei fatti di causa e il rispetto dell'autosufficienza del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se non rende percepibili le ragioni della decisione; non è richiesto che il giudice confuti ogni singolo argomento difensivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se manca il provvedimento sul capo autonomamente apprezzabile della domanda o dell'eccezione, non quando il giudice vi risponda implicitamente o sinteticamente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione fondata su una sentenza non prodotta in atti.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare la decisione assunta senza corretta instaurazione del contraddittorio sul precedente giudiziale richiamato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato si forma solo su una decisione definitiva; una sentenza ancora pendente in cassazione non può essere considerata passata in giudicato.

  • art. 2731 c.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta contraddittorietà della motivazione in relazione alla misura dell'imposta riconosciuta in precedenti pronunce.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per contestare l'interpretazione della sentenza precedente richiamata dai giudici di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per censurare l'interpretazione sistematica delle disposizioni invocate nei motivi di appello.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Invocato per denunciare difetti di motivazione e omessa pronuncia nella sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato unitamente alle norme processuali tributarie per censurare la decisione della CTR.

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla specificità del ricorso introduttivo e alla sua correlazione con il contenuto dell'avviso.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel contesto della specificità dei motivi di appello e della loro relazione con l'avviso impugnato.

  • art. 38 d.lgs. 507/1993

    La Corte rileva che occorrono accertamenti di fatto per verificare se i terreni e tratturi interessati rientrino nel patrimonio disponibile del Comune e siano quindi esclusi dalla tassa.

  • art. 42 d.lgs. 507/1993

    È richiamato per sostenere che la tassa deve essere graduata in base all'importanza dell'area occupata e classificata in categorie.

  • art. 47 d.lgs. 507/1993

    Richiamato per dedurre il limite massimo del prelievo per le occupazioni permanenti del sottosuolo.

  • art. 47-bis d.lgs. 507/1993

    Richiamato nel ricorso originario quale norma del sistema TOSAP/occupazioni.

  • art. 63 d.lgs. 446/1997

    Richiamato per il regime speciale e il limite del prelievo applicabile alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali alla erogazione di pubblici servizi.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato nel ricorso originario quale norma sulla motivazione degli atti tributari.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato nel ricorso originario quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparentemente assente quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni in fatto e in diritto della decisione; non è richiesto che confuti analiticamente tutte le deduzioni difensive.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; non sussiste quando la questione sia stata decisa anche implicitamente.
  • Un motivo di impugnazione non può essere qualificato generico se il contribuente, sin dal ricorso introduttivo, indica con precisione le norme violate, il fatto costitutivo contestato e la ragione giuridica dell'illegittimità dell'atto.
  • La memoria depositata nel processo tributario può legittimamente sviluppare e illustrare censure già proposte nel ricorso introduttivo, senza integrare domanda nuova, purché non alteri il thema decidendum.
  • Il giudicato esterno può essere invocato solo se la decisione richiamata sia effettivamente passata in giudicato; una sentenza ancora sub iudice in cassazione non produce tale effetto.
  • Ai fini della TOSAP occorre verificare in concreto la natura dei suoli occupati; se si tratta di beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, l'applicabilità del tributo può essere esclusa o comunque va scrutinata alla luce del regime normativo speciale.
  • Il regime agevolativo previsto per le occupazioni funzionali a pubblici servizi richiede la verifica della natura dell'attività svolta e del collegamento con la rete di erogazione del servizio, secondo un accertamento sostanziale del rapporto tra infrastruttura e servizio pubblico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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