Cassazione Civile, Ordinanza n. 20567/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto all'istanza presentata da una società bancaria per ottenere il rimborso dell'IMU versata in eccedenza per l'anno 2014 su alcuni fabbricati siti in Roma, ritenuti di interesse storico-artistico e quindi destinatari della riduzione d'imposta. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello del Comune/ente impositore, ritenendo che la riduzione spettasse anche senza rinnovazione del vincolo storico-artistico dopo interventi edilizi con variazioni catastali. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto, formalmente, omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente/contraddittoria ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato una nota della Sovrintendenza speciale, dalla quale risultava che alcune particelle non erano sottoposte a tutela architettonica e archeologica. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: quanto al vizio motivazionale, perché coperto da "doppia conforme" senza che il ricorrente avesse indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; inoltre perché la censura introduceva una questione nuova, non trattata nel giudizio di appello e, comunque, estranea ai motivi originari dell'atto impositivo. La Corte ha ribadito che nel processo tributario la motivazione dell'atto impositivo delimita il thema decidendum e non può essere integrata in giudizio con ragioni nuove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roma Capitale. Ha rilevato, da un lato, la preclusione derivante dalla doppia conforme rispetto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo state indicate dal ricorrente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; dall'altro lato, ha osservato che la censura introduceva una questione nuova, non dedotta in appello e comunque estranea alla motivazione dell'atto impositivo, che non può essere integrata in sede contenziosa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile quando opera la preclusione della doppia conforme e il ricorrente non indichi le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Nell'ipotesi di doppia conforme il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
La disciplina della doppia conforme è applicabile ai giudizi d'appello introdotti dal 11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.
art. 35, comma 5, d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149
La disciplina della doppia conforme è stata mantenuta per i giudizi introdotti prima dell'1 gennaio 2023.
art. 380, lett. a, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha inciso sulla disciplina transitoria richiamata in tema di doppia conforme.
art. 128, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
La sentenza di merito aveva desunto da tale norma che il proprietario di un immobile dichiarato di interesse storico o artistico non sia tenuto a chiedere la rinnovazione della dichiarazione, permanendo la validità di quella già resa salvo revisione d'ufficio.
art. 21, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Le opere edilizie su immobili di interesse storico-artistico devono essere previamente autorizzate dall'amministrazione competente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Indica la misura del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando ricorre la "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni di fatto.
- Non è ammissibile in cassazione introdurre questioni nuove o temi di contestazione non trattati nel giudizio di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio e con rispetto dell'onere di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.
- Nel processo tributario la motivazione dell'atto impositivo delimita l'oggetto del giudizio e i confini delle difese dell'amministrazione, che non può integrare o modificare in giudizio il presupposto della pretesa originariamente contestato.
- La contestazione in cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo attacca una questione diversa da quella posta a base della decisione, il ricorso è inammissibile.
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