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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20567/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto all'istanza presentata da una società bancaria per ottenere il rimborso dell'IMU versata in eccedenza per l'anno 2014 su alcuni fabbricati siti in Roma, ritenuti di interesse storico-artistico e quindi destinatari della riduzione d'imposta. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello del Comune/ente impositore, ritenendo che la riduzione spettasse anche senza rinnovazione del vincolo storico-artistico dopo interventi edilizi con variazioni catastali. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto, formalmente, omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente/contraddittoria ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato una nota della Sovrintendenza speciale, dalla quale risultava che alcune particelle non erano sottoposte a tutela architettonica e archeologica. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: quanto al vizio motivazionale, perché coperto da "doppia conforme" senza che il ricorrente avesse indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; inoltre perché la censura introduceva una questione nuova, non trattata nel giudizio di appello e, comunque, estranea ai motivi originari dell'atto impositivo. La Corte ha ribadito che nel processo tributario la motivazione dell'atto impositivo delimita il thema decidendum e non può essere integrata in giudizio con ragioni nuove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roma Capitale. Ha rilevato, da un lato, la preclusione derivante dalla doppia conforme rispetto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo state indicate dal ricorrente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; dall'altro lato, ha osservato che la censura introduceva una questione nuova, non dedotta in appello e comunque estranea alla motivazione dell'atto impositivo, che non può essere integrata in sede contenziosa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando ricorre la "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni di fatto.
  • Non è ammissibile in cassazione introdurre questioni nuove o temi di contestazione non trattati nel giudizio di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio e con rispetto dell'onere di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.
  • Nel processo tributario la motivazione dell'atto impositivo delimita l'oggetto del giudizio e i confini delle difese dell'amministrazione, che non può integrare o modificare in giudizio il presupposto della pretesa originariamente contestato.
  • La contestazione in cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo attacca una questione diversa da quella posta a base della decisione, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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