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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34434/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva imputato alla contribuente la presunzione di distribuzione di utili extracontabili, in quanto titolare del 100% di una società che a sua volta deteneva il 100% della società accertata. La sentenza di merito aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che i rilievi avrebbero dovuto essere rivolti alla società interposta e non direttamente alla socia, considerata estranea ai fatti gestionali della società operativa. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 41 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il recupero degli utili extracontabili della società operativa poteva essere effettuato anche nei confronti della socia della società interposta, essendo pacifico il controllo totalitario della catena partecipativa. Nel controricorso, la contribuente depositava domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, con relative quietanze di pagamento delle rate, deducendo l'estinzione della lite.

La decisione

La Corte ha preso atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e, in assenza di diniego, ha dichiarato la lite pacificamente estinta. Ha inoltre precisato che la successiva notificazione del ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia non incideva sull'ammissibilità del ricorso, poiché, se la domanda di definizione agevolata è presentata durante la pendenza del termine per impugnare la sentenza d'appello, permane l'interesse dell'Amministrazione a proporre ricorso fino alla scadenza del termine di impugnazione. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018. La Corte ha altresì escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, trattandosi di definizione agevolata e non di rigetto o inammissibilità del gravame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione dell'istanza di definizione agevolata della lite tributaria, se non seguita da diniego, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Se la domanda di definizione agevolata è proposta quando è ancora pendente il termine per impugnare la sentenza d'appello, il successivo ricorso per cassazione dell'Amministrazione conserva interesse e resta ammissibile fino alla scadenza del termine di impugnazione.
  • Nel giudizio di cassazione non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la controversia si definisce per effetto di una procedura agevolata, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
  • La disciplina della definizione agevolata prevale sulla prosecuzione ordinaria della lite quando il contribuente abbia validamente aderito e l'Ufficio non abbia opposto diniego nei termini previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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