Cassazione Civile, Ordinanza n. 28933/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 602/1973, con recupero di IRES e IVA non versate per l’anno d’imposta 2010, oltre interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra l’altro, la nullità per mancata comunicazione dell’esito del controllo (avviso bonario) e per asserita carenza di prova sulla sottoscrizione del ruolo da parte di soggetto munito dei poteri. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR del Lazio aveva invece respinto l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo violato il contraddittorio preventivo di cui all’art. 6, comma 5, L. 212/2000. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la questione dell’avviso bonario era già stata decisa in primo grado in senso sfavorevole alla contribuente e non era stata impugnata incidentalmene; (2) violazione delle norme sul controllo automatizzato, sostenendo che in un caso di omesso versamento di somme dichiarate non era necessario il previo contraddittorio. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e, in subordine, la violazione dell’onere della prova sulla sottoscrizione del ruolo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo preclusa alla CTR la decisione sulla mancata comunicazione dell’avviso bonario per formazione di giudicato interno sul punto, poiché il primo giudice aveva già espressamente rigettato tale doglianza e la contribuente, pur risultando vittoriosa in primo grado, non aveva proposto appello incidentale sul capo sfavorevole. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a contestare l’appello dell’Ufficio come generico, perché la censura era sostanzialmente diretta al merito e non a un vizio processuale; è stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo riproposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello relativo alla mancata prova della sottoscrizione del ruolo, poiché tale questione potrà essere eventualmente riproposta solo nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
norma sul controllo automatizzato delle dichiarazioni, richiamata per escludere che il mancato avviso bonario determini automaticamente nullità della cartella in assenza di specifiche incertezze rilevanti nella dichiarazione
richiamata come base del controllo automatizzato e dell’iscrizione a ruolo a seguito di verifica cartolare
non impone il contraddittorio preventivo in ogni caso di iscrizione a ruolo, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
«Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»
esclude l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario; la disciplina regola i rapporti di responsabilità tra essi, senza imporre l’integrazione d’ufficio del contraddittorio
richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sul capo non impugnato
richiamato dalla ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale
richiamato per dedurre ultrapetizione della sentenza d’appello
art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
la Corte osserva che i motivi di appello dell’Ufficio erano specifici e mirati a contrastare la decisione di primo grado
richiamato dalla contribuente per contestare la mancata prova della sottoscrizione del ruolo da parte dell’Ufficio
art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007
richiamato dall’Ufficio in appello per sostenere la regolarità della formazione del ruolo e dell’indicazione del funzionario responsabile
art. 1, comma 5-ter, lett. e), L. 156/2005
richiamato dall’Ufficio per sostenere che la validazione del ruolo da parte del direttore provinciale implicava la sottoscrizione richiesta
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il giudice di primo grado decide espressamente su un motivo di ricorso e la parte che in primo grado risulta complessivamente vittoriosa non propone appello incidentale sul punto sfavorevole, la questione si consolida in giudicato interno e non può essere riesaminata dal giudice d’appello.
- La mera riproposizione in appello di una questione già espressamente rigettata in primo grado non è sufficiente a evitare il giudicato interno: quando la parte è totalmente vittoriosa nel merito, occorre appello incidentale sul capo sfavorevole.
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la mancata comunicazione dell’esito del controllo non determina di per sé nullità della cartella, poiché il contraddittorio preventivo è richiesto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Nei giudizi aventi ad oggetto cartelle di pagamento che non attengono esclusivamente alla regolarità degli atti esecutivi, non sussiste un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione; l’eventuale chiamata in causa dell’ente è onere del concessionario nei giudizi promossi contro di lui.
- Il motivo di appello è specifico quando attacca in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata; la specificità non viene meno perché la parte avversaria ritenga infondati i rilievi svolti.
- La parte totalmente vittoriosa in appello non ha interesse a proporre ricorso incidentale su questioni non esaminate dal giudice di merito; tali questioni possono essere semmai riproposte nel giudizio di rinvio, se la sentenza venga cassata.
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