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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28913/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2009, 2010 e 2011 nei confronti di una società di fatto operante nel commercio di autoveicoli. L'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi sulla base di indagini bancarie svolte sui conti correnti intestati a una socia, la quale svolgeva anche un'attività individuale di somministrazione di alimenti e bevande. La commissione regionale aveva annullato gli accertamenti ritenendo che le movimentazioni bancarie fossero riferibili all'attività individuale della socia e non alla società di fatto, e aveva inoltre ritenuto tempestiva la richiesta della contribuente di applicare il regime del margine pur dedotta solo nelle memorie illustrative, poiché già prospettata nella fase amministrativa. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR escluso la riferibilità alla società di fatto dei movimenti bancari intestati a una socia; violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto non superata la presunzione bancaria senza considerare la mancata giustificazione dei movimenti; violazione degli artt. 18 e 32 d.lgs. n. 546/1992 per avere ammesso una eccezione nuova sul regime di margine dedotta solo in memorie illustrative; nullità della motivazione per aver disatteso il criterio forfetario di costi usato nell'accertamento induttivo. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. dist. Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata censurata perché aveva escluso la rilevanza delle movimentazioni bancarie intestate a una socia senza risolvere a monte la questione dell'effettiva esistenza della società di fatto e perché aveva ritenuto proponibile in giudizio una richiesta di applicazione del regime di margine non ritualmente introdotta nel ricorso originario.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le risultanze dei rapporti e delle operazioni finanziarie possono essere poste a base degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione del reddito; in presenza di società di fatto, le movimentazioni sui conti intestati ai soci sono utilizzabili se l'Ufficio prova che siano riferibili all'attività sociale.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice di merito deve applicare correttamente il riparto dell'onere della prova; una volta provata l'esistenza della società di fatto e la riferibilità dei movimenti ai soci, spetta ai contribuenti fornire la prova contraria.

  • art. 2247 c.c.

    La società di fatto è configurabile quando ricorrono i requisiti dell'esercizio in comune di un'attività economica con conferimento di beni o servizi, anche senza formalizzazione.

  • art. 2297 c.c.

    Le obbligazioni della società di fatto gravano sui soci in via illimitata e solidale.

  • art. 5, comma 3, lett. b), t.u.i.r.

    Alle società di fatto è applicato il regime di trasparenza fiscale richiamato dalla Corte.

  • artt. 18, 19 e 24 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dal ricorso introduttivo e dalle eventuali modifiche ammesse solo tramite motivi aggiunti nei limiti previsti dalla legge.

  • d.l. n. 41/1995

    Richiamato come fonte del regime del margine invocato dalla contribuente.

  • L. n. 85/1995

    Legge di conversione del d.l. n. 41/1995 richiamata in relazione al regime del margine.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Le domande o eccezioni nuove nel processo tributario possono essere introdotte solo nei limiti dei motivi aggiunti; non è sufficiente averle prospettate nella fase amministrativa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro della censura di nullità per motivazione solo apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sulla motivazione della sentenza tributaria, evocata per censurare la motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione.

  • art. 53 Cost.

    Evocato dalla ricorrente in relazione alla necessità di una corretta quantificazione dei costi nell'accertamento induttivo.

  • DPCM 1989

    Richiamato come criterio forfetario di determinazione dei costi nell'accertamento induttivo, ma il quarto motivo è risultato assorbito.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa opera solo dopo che sia stata adeguatamente dimostrata l'effettiva riferibilità delle movimentazioni al rapporto o all'attività cui l'Ufficio le collega; nel caso di società di fatto, ciò presuppone l'accertamento preliminare della sua esistenza in concreto.
  • L'esercizio di un'attività individuale da parte di un soggetto non esclude, di per sé, la sua possibile partecipazione a una società di fatto né impedisce che i movimenti del suo conto corrente siano riferiti all'attività sociale, se l'Ufficio ne dimostra la pertinenza.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia provato la riferibilità delle operazioni bancarie all'attività d'impresa, spetta al contribuente fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione di imponibilità.
  • Nel processo tributario l'oggetto della lite è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; le eccezioni o domande nuove non possono essere introdotte validamente solo con memorie illustrative, salvo i limiti dei motivi aggiunti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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