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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09000/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un socio, per l'anno d'imposta 2003, un avviso di accertamento Irpef per maggiore reddito di capitale, fondato sulla sua partecipazione del 49% a una società di capitali a ristretta base partecipativa e sulla presunzione di distribuzione a suo favore degli utili extracontabili accertati in separato procedimento nei confronti della società. In primo e secondo grado il contribuente aveva contestato, tra l'altro, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione e degli atti richiamati per relationem, la mancata redazione del PVC, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, vizi dell'accertamento analitico-induttivo, l'illegittimità derivata per difetto di poteri del sottoscrittore e la violazione dell'onere della prova e della presunzione di distribuzione degli utili. Nel ricorso per cassazione ha dedotto sette motivi: violazione di norme costituzionali e processuali per omessa considerazione delle doglianze sulle modalità di notifica e allegazione; violazione della normativa sul PVC e sullo statuto del contribuente; violazione delle norme sul contraddittorio; violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 sull'accertamento analitico-induttivo; illegittimità derivata per difetto di poteri del sottoscrittore; violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata allegazione degli atti richiamati e per impossibilità di difesa; violazione della presunzione, sostenendo sia il divieto di doppia presunzione sia la propria estraneità alla gestione societaria e l'assenza di controllo sulla società.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi e il sesto nella parte relativa ai vizi formali dell'atto, osservando che la sentenza di appello aveva dichiarato inammissibili per difetto di specificità i motivi riproposti dall'appellante e aveva deciso nel merito solo sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; il ricorrente non aveva censurato la ratio in rito né si era confrontato con la motivazione effettiva della sentenza impugnata. Ha poi ritenuto il sesto motivo, per la parte di merito, e il settimo motivo in parte infondati e in parte inammissibili: ha ribadito che il c.d. divieto di doppie presunzioni non esiste come regola assoluta e che è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci di società a ristretta base degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salva la prova contraria. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva specificamente censurato l'accertamento di merito secondo cui non aveva fornito prova di mancati incrementi patrimoniali o di idonee iniziative contro gli amministratori e, comunque, tendeva a una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme costituzionali, ma la Corte non affronta nel merito una specifica violazione costituzionale perché reputa inammissibili le censure per difetto di specificità e novità.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte non esamina nel merito la doglianza per le ragioni di inammissibilità dei motivi.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, senza autonoma trattazione nel merito da parte della Corte.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, senza autonoma trattazione nel merito da parte della Corte.

  • art. 24 l. 7 gennaio 1929, n. 4

    Invocato per sostenere la nullità dell'avviso per mancata redazione del processo verbale di constatazione; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 12, commi 4 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato in relazione alla disciplina dello statuto del contribuente e del PVC; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per il preteso mancato contraddittorio e per l'acquisizione documentale; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in tema di attività ispettive e contraddittorio; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 39, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Invocato per contestare l'accertamento analitico-induttivo e la ricostruzione dei ricavi; la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia in relazione all'allegazione degli atti richiamati sia in relazione alla prova contraria sulla presunzione di distribuzione degli utili; la Corte ribadisce che il socio deve fornire prova idonea a vincere la presunzione e che le doglianze, se non specificamente confrontate con la sentenza impugnata, sono inammissibili.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che una catena di inferenze presuntive è ammissibile se ciascun passaggio è assistito dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; il fatto noto tratto da una presunzione può costituire base per un'ulteriore inferenza presuntiva.

  • art. 360 c.p.c., comma 1

    Richiamato in relazione alla necessità di ricondurre le doglianze ai specifici vizi deducibili in cassazione; il ricorso è stato ritenuto carente di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito ha dichiarato inammissibili le censure per difetto di specificità, il ricorrente deve impugnare anche tale autonoma statuizione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato tramite presunzione, purché sorretto dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, può costituire il presupposto logico di un'ulteriore inferenza presuntiva.
  • In tema di imposte sui redditi, per le società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; resta salvo per il socio l'onere di fornire prova contraria specifica.
  • La prova contraria del socio non può risolversi in affermazioni generiche di estraneità alla gestione, ma deve essere concreta e idonea a escludere la percezione degli utili o a dimostrare che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove: il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • Le questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata sono deducibili in cassazione solo se il ricorrente allega specificamente di averle prospettate nei gradi di merito e indica dove ciò sia avvenuto, consentendo il controllo ex actis.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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