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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09005/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'Amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso IVA relativa all'anno 2003 per euro 8.048,46, presentata dall'originario titolare del credito, poi dichiarato fallito. In primo grado interveniva volontariamente un soggetto che aveva acquistato pro soluto e solo in parte il credito da rimborsare; la CTP rigettava la domanda per mancanza di prova documentale del credito. In appello, invece, la CTR accoglieva il gravame dell'interveniente e riconosceva il diritto al rimborso. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione delle regole sul litisconsorzio necessario processuale, poiché la CTR non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'originario creditore, rimasto estraneo al giudizio di appello; (2) violazione dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 546/1992, degli artt. 105 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la CTR qualificato erroneamente l'intervento del cessionario come volontario adesivo autonomo, mentre avrebbe dovuto essere considerato intervento adesivo dipendente, con conseguente difetto di autonoma legittimazione all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi nei limiti esposti. Ha affermato che, in caso di cessione del credito in corso di causa, il successore a titolo particolare e il dante causa non estromesso sono litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione; pertanto, se l'appello o il ricorso non è proposto nei confronti di entrambi, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., con rilevabilità d'ufficio del vizio anche in cassazione. Inoltre, ha osservato che la CTR non aveva chiarito se il cessionario fosse intervenuto per far valere un diritto proprio in via autonoma oppure soltanto per sostenere la posizione della parte adiuvata, sicché la qualificazione dell'intervento non era stata correttamente motivata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio processuale relativo alla violazione delle regole sul contraddittorio e sulla nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro della dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale sulla natura dell'intervento e sulla legittimazione all'impugnazione.

  • artt. 101, 102 e 331 c.p.c.

    La Corte li richiama per affermare che, nel giudizio di impugnazione, il successore a titolo particolare e il dante causa non estromesso devono partecipare entrambi al processo, con necessità di integrazione del contraddittorio.

  • art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale norma sul litisconsorzio e sull'intervento nel processo tributario, da coordinare con le regole generali dell'intervento e dell'impugnazione.

  • art. 105 c.p.c.

    È richiamato per distinguere tra intervento principale/autonomo e intervento adesivo dipendente.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte decide la questione incentrandosi sulla corretta qualificazione processuale dell'intervento.

  • art. 331 c.p.c.

    La Corte afferma che l'integrazione del contraddittorio va disposta, anche d'ufficio, quando l'impugnazione non coinvolga tutti i litisconsorti necessari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, quando la controversia coinvolga un successore a titolo particolare per atto tra vivi e il dante causa non sia stato estromesso, entrambi devono essere presenti in causa come litisconsorti necessari; in difetto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio anche d'ufficio.
  • La cessione del credito in corso di lite non determina automaticamente la perdita di legittimazione del cedente: la posizione processuale va verificata in concreto e, se non vi è estromissione, il cedente resta parte necessaria nel successivo grado di giudizio.
  • L'intervento volontario è autonomo solo se l'interveniente fa valere un proprio diritto relativo all'oggetto del processo nei confronti delle parti; se invece si limita a sostenere la posizione di una parte, l'intervento è adesivo dipendente e non attribuisce autonoma legittimazione all'impugnazione.
  • La qualificazione dell'intervento processuale deve essere esplicitata e motivata dal giudice di merito, perché da essa dipende la legittimazione a proporre impugnazione e la stessa validità del giudizio di appello.
  • L'assenza di una corretta integrazione del contraddittorio e di una chiara qualificazione dell'intervento integra un vizio processuale rilevabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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