Cassazione Civile, Ordinanza n. 09001/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
L'ufficio aveva notificato alla società, poi cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento per maggiori IRES e IRAP, contestando l'omessa dichiarazione dei redditi derivanti dalla vendita di immobili e la mancata tenuta delle scritture contabili, con recupero di ricavi non dichiarati e conseguenti maggiori imposte. Il giudizio era stato riassunto dagli ex soci. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: (1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che non potesse operare in mancanza di effettiva denuncia penale nei termini; (2) violazione delle stesse norme per mancata verifica dei presupposti astratti dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; (3) erronea ritenuta prova della presentazione della denuncia da parte dell'amministrazione; (4) illegittima applicazione del raddoppio dei termini anche all'IRAP, non soggetta a sanzioni penali tributarie; (5) omesso esame e violazione di legge in tema di accertamento induttivo puro, per non avere considerato i costi sostenuti e documentati solo in giudizio e per non avere verificato se tali documenti fossero inutilizzabili per mancata richiesta o per una preclusione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi, ritenendo corretta l'applicazione del raddoppio dei termini per IRES e IVA sulla base della sola astratta configurabilità di reati tributari e dell'obbligo di denuncia, indipendentemente dalla prova della effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale. Ha accolto il quarto motivo, affermando che il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP perché per le relative violazioni non è previsto presidio penale. Ha inoltre accolto il quinto motivo limitatamente alla violazione di legge, chiarendo che, in caso di accertamento induttivo puro, l'amministrazione deve considerare anche i costi relativi ai ricavi accertati e che il giudice di merito doveva verificare l'ammissibilità e l'utilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio alla luce delle preclusioni previste dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dei principi sull'accertamento del reddito netto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Per le imposte sui redditi, nei casi di violazione che comporti obbligo di denuncia per reati tributari, i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati; nel regime applicabile alla fattispecie il raddoppio opera se sussiste l'obbligo di denuncia, a prescindere dalla sua effettiva presentazione o dall'esito del procedimento penale.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Per l'IVA il raddoppio dei termini segue la medesima logica dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza di violazioni che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale.
art. 331 c.p.p.
Rileva quale parametro per individuare l'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale quando emergano elementi astrattamente riconducibili a reati tributari perseguibili d'ufficio.
d.lgs. n. 74 del 2000
Costituisce il catalogo dei reati tributari la cui astratta configurabilità fa sorgere l'obbligo di denuncia e quindi consente il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte che vi sono collegate.
d.lgs. n. 128 del 2015
Nel caso concreto, il regime transitorio ha comportato l'applicazione della disciplina previgente sui termini di accertamento agli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, pur mantenendone in parte il dispositivo, dove il ragionamento del giudice di merito risultava conforme a diritto.
art. 360 c.p.c.
È stata richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento era stato effettuato con metodo induttivo puro in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
L'omessa o intempestiva risposta a un invito specifico e puntuale dell'ufficio, corredato di avvertimento sulle conseguenze, comporta l'inutilizzabilità amministrativa e processuale della documentazione non esibita; la deroga va allegata dal contribuente nei modi e nei termini previsti.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
La preclusione per rifiuto di esibizione opera solo quando vi sia un comportamento intenzionale di sottrazione all'esame dei documenti richiesti in sede di accesso/ispezione, non nei casi di mera richiesta documentale a distanza.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Viene richiamato per l'applicazione, in materia IVA, del regime di inutilizzabilità dei documenti non esibiti previsto dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
Contiene una disciplina analoga a quella dell'art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973 sul rifiuto di esibizione dei documenti in materia IVA.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Non supera la preclusione processuale derivante dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di tardiva produzione documentale.
art. 348-ter c.p.c.
Nell'ipotesi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012
È richiamato per l'applicazione temporale della disciplina della doppia conforme e della nuova formulazione del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva impone, nell'accertamento del reddito, di considerare anche le componenti negative e non solo i ricavi.
art. 331 cod. proc. civ.
Nel testo compare probabilmente per mero errore materiale al posto dell'art. 331 c.p.p.; la Corte si è comunque riferita all'obbligo di denuncia penale.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento per imposte sui redditi e IVA opera quando, sulla base degli elementi emersi, sussiste astrattamente l'obbligo di denuncia per un reato tributario, senza che sia necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia o della definizione del procedimento penale.
- Il giudice tributario deve distinguere tra la sussistenza astratta dell'obbligo di denuncia, rilevante ai fini del raddoppio dei termini, e l'effettivo esito del procedimento penale, che non incide di per sé sulla validità dell'accertamento tempestivamente emesso secondo la disciplina applicabile.
- Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP se le violazioni contestate non sono presidiate da sanzioni penali tributarie.
- Nell'accertamento induttivo puro l'Amministrazione deve ricostruire il reddito netto e non può limitarsi ai soli ricavi, dovendo tener conto anche dei costi emersi o comunque desumibili, eventualmente determinandoli in via induttiva.
- La documentazione non esibita in fase amministrativa è inutilizzabile in giudizio solo se l'Ufficio abbia formulato un invito specifico e puntuale, accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta; in mancanza di tale presupposto non opera la preclusione.
- In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non evidenzia una diversità delle rationes decidendi in fatto tra primo e secondo grado.
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