Cassazione Civile, Ordinanza n. 09007/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da due istanze di rimborso IRES presentate da una società per i periodi d'imposta 2012 e 2013, fondate sulla volontà di fruire della c.d. detassazione ambientale prevista dalla L. n. 388/2000 (Tremonti ambiente) mediante dichiarazioni integrative. L'Agenzia delle Entrate aveva opposto diniego tacito ai rimborsi, sostenendo che le dichiarazioni integrative fossero tardive, che la società non avesse utilmente avviato alcun procedimento prima dell'abrogazione della disciplina agevolativa, che la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 193/2016 non fosse retroattiva, e che comunque mancassero i presupposti documentali e probatori dell'agevolazione. La CTR Lombardia aveva invece accolto la pretesa della società, valorizzando l'incertezza interpretativa sulla cumulabilità tra Tremonti ambiente e tariffa incentivante del II Conto Energia e ritenendo ammissibile la dichiarazione integrativa. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 23, commi 7 e 11, d.l. n. 83/2012 e dell'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, sostenendo che, in mancanza di un procedimento amministrativo iniziato entro il 26 giugno 2012, la contribuente fosse decaduta dal beneficio; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 132 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse esaminato l'eccezione di decadenza da ius superveniens.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato, rilevando che la CTR si era in realtà pronunciata sulla questione della decadenza e aveva motivato sull'ammissibilità della dichiarazione integrativa. Ha quindi respinto anche il primo motivo, affermando che la detassazione ambientale ex L. n. 388/2000 non richiede l'attivazione di un procedimento amministrativo su istanza di parte, ma si fruisce tramite variazione in diminuzione in dichiarazione; di conseguenza, la data rilevante ai fini dell'abrogazione è quella di realizzazione dell'investimento ambientale e non quella di presentazione della dichiarazione. Poiché gli investimenti erano stati avviati nel 2010, prima dell'abrogazione, e la mancata immediata fruizione era dipesa dall'incertezza interpretativa sulla cumulabilità delle agevolazioni, la contribuente poteva ancora far valere il beneficio con dichiarazione integrativa o istanza di rimborso nei termini di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La dedotta nullità per omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia comunque affrontato e deciso la questione controversa, anche con motivazione non conforme alle aspettative della parte.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come vizio processuale per nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che non ricorresse alcuna omissione decisoria.
art. 23, commi 7 e 11, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
L'abrogazione della disciplina agevolativa non preclude la fruizione del beneficio per investimenti già realizzati prima della data di efficacia dell'abrogazione, poiché rileva il momento di formazione del presupposto sostanziale dell'agevolazione.
art. 6, commi 13-19, L. 23 settembre 2000, n. 388
La detassazione ambientale è un'agevolazione riconducibile alla variazione in diminuzione del reddito imponibile e non presuppone un procedimento amministrativo costitutivo; il diritto può essere fatto valere anche successivamente, entro i limiti previsti per la dichiarazione integrativa o per il rimborso.
art. 6, comma 15, L. 23 settembre 2000, n. 388
L'investimento ambientale è definito come costo di acquisto di immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare danni ambientali, esclusi gli investimenti imposti da legge.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
La dichiarazione integrativa a favore può essere utilizzata per recuperare l'agevolazione non fruita nella dichiarazione originaria.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Decorso il termine per la dichiarazione integrativa a favore, resta possibile l'istanza di rimborso nei termini previsti dalla norma.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte richiama il termine decadenziale di accertamento quale limite temporale nel quale la dichiarazione a favore può essere utilmente emendata secondo la ricostruzione seguita dalla CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito affronti implicitamente o esplicitamente la questione dedotta, anche se giunga a conclusione opposta a quella invocata dalla parte.
- Per le agevolazioni fiscali fruibili mediante variazione in diminuzione in dichiarazione, non è necessario un procedimento amministrativo costitutivo: il diritto deriva dal verificarsi del presupposto sostanziale previsto dalla legge.
- Quando l'agevolazione fiscale è collegata alla realizzazione di un investimento, ai fini dell'incidenza dell'abrogazione normativa rileva la data di realizzazione dell'investimento e non la data di presentazione della dichiarazione o della domanda di rimborso.
- La mancata fruizione immediata di un'agevolazione non impedisce, di regola, la successiva emenda della dichiarazione o la proposizione dell'istanza di rimborso nei limiti temporali previsti dall'ordinamento.
- In presenza di incertezza interpretativa sulla cumulabilità di benefici fiscali, la presentazione tardiva della dichiarazione integrativa può essere compatibile con la tutela del diritto all'agevolazione se il presupposto sostanziale era già maturato prima dell'abrogazione.
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