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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09004/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, in relazione al quale non era stata presentata la dichiarazione dei redditi. L'atto era fondato anche su indagini bancarie che avevano evidenziato versamenti ritenuti non giustificati. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che l'ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento e che non fosse obbligato a presentare la dichiarazione perché percepiva solo redditi da lavoro dipendente documentati nel CUD. La CTR aveva accolto la tesi difensiva del contribuente, ritenendo applicabile il termine quadriennale e annullando l'accertamento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, poiché in caso di omessa presentazione della dichiarazione il termine è quinquennale anche se la dichiarazione non era dovuta; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le movimentazioni bancarie che avrebbero potuto far emergere l'obbligo dichiarativo e quindi confermare il termine quinquennale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia. Ha affermato che l'art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 prevede il termine di accertamento fino al 31 dicembre del quinto anno successivo quando la dichiarazione dei redditi è omessa, senza distinguere tra dichiarazione omessa pur se dovuta e dichiarazione omessa anche se non dovuta. Ha inoltre rilevato che la CTR avrebbe dovuto comunque esaminare le risultanze delle indagini bancarie per verificare se i versamenti contestati fossero non giustificati e se da ciò derivasse un obbligo di presentazione della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto del principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo al mancato esame delle movimentazioni bancarie.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ... l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata

    Il termine quinquennale di accertamento si applica ogni volta che la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata, anche se il contribuente sostenga di non esservi tenuto; la norma mira a facilitare l'azione accertativa nei casi di omissione dichiarativa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2

    La Corte lo interpreta come termine applicabile in tutti i casi di omessa dichiarazione, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione fosse o meno dovuta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel contesto dell'accertamento bancario e della giustificazione dei versamenti, ma senza una specifica statuizione autonoma sulla ripartizione dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento è quello quinquennale previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, e ciò vale anche se il contribuente assume di non essere tenuto alla dichiarazione.
  • La disciplina della decadenza dall'accertamento va applicata in funzione della sola omissione dichiarativa, senza introdurre distinzioni non previste dalla legge tra dichiarazione omessa dovuta e dichiarazione omessa non dovuta.
  • Quando l'accertamento è fondato anche su indagini bancarie, il giudice di merito deve esaminare le movimentazioni riscontrate e verificare se i versamenti siano non giustificati, poiché tale valutazione può incidere sia sulla sussistenza dell'obbligo dichiarativo sia sul termine applicabile per l'accertamento.
  • Non è corretto ritenere assorbita la verifica del merito delle operazioni bancarie per il solo fatto che sia stata proposta una questione pregiudiziale sul termine di decadenza, se proprio quelle risultanze possono incidere sulla soluzione della pregiudiziale stessa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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