Sentenza del 06/10/2021 n. 27158 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento per IRES e IRAP anno 2006 relativo a plusvalenze da cessione di partecipazioni: l'Ufficio contestava la sproporzionata ripartizione del prezzo di vendita tra S.I.ME (34% di Energycom) ed Enerco (66%), ritenendo che tale ripartizione fosse artificiosa e finalizzata a realizzare un risparmio fiscale (esenzione di plusvalenza ai sensi dell'art. 87 Tuir per la prima cessione). L'Agenzia sosteneva inoltre la stretta riconducibilità delle due venditrici alla medesima compagine (stessi soci) e l'assenza di un reale interesse economico dell'acquirente a pagare un sovrapprezzo per la quota del 34%. La contribuente si difese richiamando l'esistenza di patti parasociali che legittimavano un maggior valore per la quota del 34% (diritto di nominare l'AD, tutela di una quota minima del 34% e diritti di veto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'abuso del diritto e avesse sovrastimato l'efficacia dei patti parasociali rispetto alla valutazione dell'operazione nel suo complesso. La Cassazione ha ritenuto l'operazione sospetta di elusione fiscale: la contestuale cessione del 34% e del 66% a medesimo acquirente, l'estrema sproporzione dei prezzi e la riconducibilità societaria delle venditrici dimostrano mancanza di sostanza economica e prevalenza dello scopo di risparmio fiscale. Ha quindi rigettato il ricorso introduttivo della E. Real Estate s.r.l., confermando l'accertamento e condannando la società al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in complessivi Euro 13.000,00 oltre oneri). Le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Costituzione, art. 53
Fondamento costituzionale per il principio di capacità contributiva e progressività, invocato quale base del divieto di abuso del diritto fiscale; giustifica il principio antielusivo autonomo nell'ordinamento italiano.
Codice Civile, artt. 1322, 1253, 1346
Richiamati nella doglianza della ricorrente relativamente alla validità e finalità dei patti e delle clausole contrattuali, in tema di autonomia negoziale e causa del contratto.
Usato per affermare che i patti parasociali hanno efficacia obbligatoria solo tra le parti e non producono effetti reali verso terzi acquirenti; quindi non possono giustificare da soli un maggior corrispettivo opponibile all'Amministrazione.
Norma richiamata dall'Ufficio per la qualificazione fiscale (esenzione di plusvalenze); la diversità di trattamento fiscale delle cessioni è elemento che ha motivato la ripartizione artificiosa del prezzo.
TUIR, art. 85, comma 1, lett. c)
art. 85, comma 1, lett. c)
Riferimento alla qualificazione fiscale alternativa (ricavi imponibili) che l'Ufficio attribuiva alla seconda cessione, evidenziando come la ripartizione dei valori impattasse sul carico fiscale complessivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Riferimento normativo riconosciuto come base dell'antielusione amministrativa: disciplina la possibilità di disconoscere effetti fiscali di negozi abusivi e costituisce sintomo della regola generale contro l'elusione.
Legge delega che ha indicato principi e criteri direttivi per definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici per risparmio d'imposta; quadro normativo che ha orientato l'interpretazione giurisprudenziale.
Attuazione della disciplina sul contrasto dell'abuso di diritto e sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente; rafforza il quadro antielusivo nazionale.
Statuto del contribuente, art. 10-bis
Definisce l'abuso del diritto come operazioni prive di sostanza economica che realizzano vantaggi fiscali indebiti e fornisce criteri-indice per la valutazione della mancanza di sostanza economica (incoerenza con logiche di mercato, non conformità degli strumenti giuridici).
Raccomandazione CE 2012/772/UE
Documento comunitario che invita gli Stati membri a contrastare strutture artificiose prive di sostanza economica mirate all'elusione; utilizzato come parametro interpretativo per valutare la mancanza di sostanza commerciale.
Codice di Procedura Civile, art. 384 c.p.c., comma 2
Norma procedurale che ha autorizzato la Corte a decidere la causa nel merito senza rinvio per ulteriori accertamenti, ritenendo sufficienti gli elementi di fatto raccolti.
Massime di principio
- La ricorrenza di operazioni contestuali tra entità riconducibili agli stessi soggetti è indice sintomatico di possibile abuso di diritto quando produce una ripartizione del prezzo incoerente con una logica di mercato e finalizzata a vantaggi fiscali.
- I patti parasociali hanno efficacia obbligatoria soltanto tra le parti; non possono, di per sé, giustificare un maggior valore opponibile all'Amministrazione quando il terzo acquirente acquisisce il controllo totale rendendo i privilegi privi di oggetto economico.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che lo scopo prevalente dell'operazione era il risparmio fiscale: ciò si ottiene confrontando il comportamento con la "condotta fisiologica" di mercato e mostrando l'anomalia economica dello schema negoziale.
- Il contribuente deve dimostrare ragioni economicamente apprezzabili, non meramente marginali o formali, che giustifichino la struttura e i prezzi applicati (es. patti che generano vantaggi economici effettivi non elusivi).
- La valutazione deve privilegiare la sostanza economica rispetto alla forma: simultaneità delle cessioni, riconducibilità societaria dei venditori e sproporzione dei prezzi sono elementi concreti che orientano verso la qualificazione come operazione priva di sostanza.
- In caso di vendita contestuale dell'intero pacchetto azionario a un unico acquirente, i privilegi interni (diritti parasociali) perdono efficacia economica reale e non giustificano automaticamente un maggior corrispettivo per singole quote.
- Quando sussistono "costruzioni di puro artificio" senza sostanza commerciale, l'ordinamento nazionale (anche alla luce della giurisprudenza UE e della normativa nazionale antielusiva) consente al fisco di disconoscere gli effetti fiscali abusivi.
- Prima di strutturare operazioni complesse tra società riconducibili allo stesso centro di interessi, è prudente documentare e provare motivazioni extrafiscali sostanziali (organizzative, strategiche, industriali) che giustifichino la diversa valutazione economica.
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