Sentenza del 06/10/2021 n. 1222 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF e addizionali per l'anno 2011 relativo a redditi da locazione: l'Ufficio aveva tassato il canone risultante dai contratti di locazione anche se non percepito a causa dell'inadempimento del conduttore, ritenendo applicabile l'art. 26 TUIR (riferimento al canone contrattuale). Il contribuente (locatore) aveva dichiarato solo il reddito catastale sostenendo che i contratti si erano risolti ipso iure per clausola risolutiva espressa a fronte della morosità del conduttore e quindi non poteva farsi riferimento al canone non percepito.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva dato ragione a "XX": essendo intervenuta la clausola risolutiva espressa per inadempimento (documentata dalla convalida di sfratto e dalla mancata percezione del canone dal gennaio 2011), il contratto si è considerato risolto e non è più praticabile il riferimento al reddito locativo contrattuale ai sensi dell'art. 26 TUIR. Conseguentemente il recupero a tassazione dei canoni non percepiti è infondato. L'Agenzia è condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 26 TUIR
Il regime che prende a riferimento il canone contrattuale per la determinazione del reddito dei fabbricati è eccezionale e opera solo finché il contratto di locazione è effettivamente in vita; non si applica se il contratto si è risolto per effetto di clausola risolutiva espressa per inadempimento.
art. 1596 c.c.
Riferimento alla cessazione del rapporto per scadenza del termine (richiamato per distinzione rispetto alla risoluzione per inadempimento).
art. 1456 c.c.
Principio della clausola risolutiva espressa: l'inadempimento del conduttore può determinare la risoluzione ipso iure del contratto, con effetto dalla data dell'inadempimento, se la clausola è stata validamente invocata.
art. 1454 c.c.
Possibilità di risoluzione a seguito di diffida ad adempiere (richiamata tra le cause di cessazione del rapporto che escludono l'applicabilità del riferimento al canone contrattuale).
Giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib., 09/05/2019, n. 12332; Corte Cost. sent. n.362/2000 e precedenti)
Principi consolidati secondo cui la deroga prevista dall'art. 26 TUIR deve armonizzarsi con la regola generale e si applica solo durante la vigenza del contratto; in caso di risoluzione valida del contratto l'eccezione decade.
Massime di principio
- La disciplina che consente di assumere il canone contrattuale (art. 26 TUIR) è un'eccezione che vale solo quando il rapporto locatizio è effettivamente in vita: se il contratto si è risolto (anche ipso iure per clausola risolutiva espressa) non può essere preso a riferimento il canone non percepito.
- Per provare la cessazione del rapporto e quindi l'inapplicabilità dell'art. 26 TUIR è fondamentale documentare l'inadempimento e l'attivazione/ottenimento di atti (es. convalida di sfratto, diffide, dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva) che attestino efficacemente la risoluzione dal momento dell'inadempimento.
- Se il locatore ha validamente dichiarato e documentato la risoluzione, il reddito imponibile va determinato sulla base delle regole ordinarie applicabili al periodo di effettivo possesso/produzione del reddito (e non sul canone contrattuale riferito a un rapporto ormai cessato).
- Attenzione ai comportamenti che possano implicitamente riattivare o confermare la vigenza del rapporto (es. accettazione di pagamenti o tolleranza prolungata): in tali casi l'Amministrazione può sostenere che il contratto è rimasto in vita e applicare il riferimento al canone.
- In situazioni analoghe è consigliabile tempestivamente formalizzare la risoluzione (comunicazioni scritte, atti giudiziari) e conservare tutta la documentazione probatoria per resistere a contestazioni dell'Amministrazione finanziaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 792 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 1108 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 1219 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 1220 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 1224 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →