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Sentenza

Sentenza del 06/10/2021 n. 1108 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTP di Lucca che aveva accolto il ricorso del contribuente contro avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014-2017 relativi a più immobili. Il Comune contestava la decisione sostenendo l'esistenza di errori in procedendo e iudicando (mancato esame di punti decisivi e di un motivo aggiunto, motivazione carente), la corretta determinazione dell'imposta per alcuni immobili ritenuti non inagibili, e l'abnorme quantificazione delle spese; chiedeva inoltre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

La decisione

L'appello del Comune è stato rigettato. La Commissione Tributaria Regionale - Toscana, sez. 3, ha confermato che il contribuente aveva diritto alla riduzione del 50% della base imponibile IMU per inagibilità/inabitabilità degli immobili, ritenendo provata la conoscenza da parte del Comune dello stato dei beni (denuncia presso Carabinieri, ordinanze comunali, diniego di sanatoria, ordine di ripristino, ordinanza di demolizione e perizia tecnica di parte non contestata). La richiesta di sospensione ex art.52 D.lgs. 546/1992 è stata respinta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • legge 160/2019, art.1 comma 747 lettera b)

    riduzione della base imponibile del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni

    La norma consente la riduzione anche per periodi parziali dell'anno; l'applicazione richiede accertamento dell'inagibilità (perizia comunale o autocertificazione con tecnico abilitato) ma non deve essere interpretata in modo formalistico se il Comune era a conoscenza dello stato dell'immobile.

  • D.L. 201/2011, art.13 comma 3 lettera b)

    Riferita dalla giurisprudenza come disposizione da non interpretare in modo eccessivamente formalistico; il mancato rispetto formale di alcuni adempimenti non può automaticamente escludere il beneficio se il Comune era informato dello stato di fatto.

  • D.P.R. 380/2001, art.3 (lettere c, d, f)

    Norme richiamate per definire i casi in cui gli immobili sottoposti a demolizione o a specifici interventi edilizi non beneficiano della riduzione e la base imponibile è costituita dal valore dell'area.

  • D.lgs. 546/1992, art.52

    Previsione della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata; nel caso concreto la richiesta di sospensione non è stata accolta.

  • D.lgs. 546/1992, art.32

    Norma sui termini per il deposito di memorie e repliche; il contribuente ha eccepito la tardività delle memorie comunali, ma la decisione non ha ritenuto ciò sufficiente a cambiare l'esito della causa.

  • Giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 23531/2008, n. 12014/2015, n. 12015/2015, n. 4244/2021)

    Orientamenti della Suprema Corte che riconoscono il diritto del contribuente alla riduzione quando risulti che l'ente impositore era a conoscenza dello stato di degrado/inagibilità dell'immobile; contrasta letture eccessivamente formalistiche che negherebbero il beneficio per mere carenze dichiarative.

Massime di principio

  • La riduzione IMU del 50% per inagibilità/inabitabilità può essere riconosciuta anche se non è stata presentata in passato una specifica dichiarazione IMU, purché il contribuente provi che il Comune era a conoscenza dello stato dell'immobile.
  • La prova della conoscenza comunale può essere costituita da atti ufficiali (ordinanze comunali, dinieghi di sanatoria, ordini di ripristino, ordinanze di demolizione), denunce/verbali (es. ai Carabinieri) e perizie tecniche; una perizia di parte non contestata è elemento probante rilevante.
  • Il carico della prova del fatto che il Comune conoscesse l'inagibilità grava sul contribuente; la mera affermazione non basta, serve documentazione che dimostri la conoscenza o la tempestiva conoscibilità per l'ente.
  • Il principio di non eccessiva formalità: le norme agevolative non devono essere interpretate in modo tale da privare il beneficio per inadempienze formali quando l'ente era comunque a conoscenza dello stato di fatto.
  • Le eccezioni procedurali dell'ente (nullità per errori in procedendo, motivazione mancante, tardività di memorie) devono essere fondate e dimostrare un concreto pregiudizio alla decisione; altrimenti il merito sostanziale prevale.
  • Le istanze di sospensione ex art.52 D.lgs. 546/1992 non sono automatiche: il giudice valuta la fondatezza dell'appello e gli elementi di urgenza e periculum in mora; in assenza di forte apparenza di fondatezza della pretesa opposta, la sospensione può essere negata.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe raccogliere e depositare all'atto opportuno tutta la documentazione amministrativa (ordinanze, comunicazioni, perizie) che dimostri lo stato dell'immobile e la conoscenza da parte del Comune.

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