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Sentenza

Sentenza del 06/10/2021 n. 1220 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva rettificato in diminuzione le spese condominiali indicate da Tizio nel modello 730/2015 per il periodo d'imposta 2014, escludendo 2.000 euro ritenendo che, essendo i figli conviventi nella casa familiare, il pagamento delle spese condominiali corrisposte all'ex coniuge dovesse essere imputato per il 50% ai figli (indeducibili) e per il 50% all'ex coniuge (deducibili). Tizio aveva contestato la cartella di pagamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia aveva accolto il suo ricorso. In appello l'Agenzia chiedeva la conferma della rideterminazione al 50%.

La decisione

La Corte ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto decisivo il contenuto dell'atto di separazione consensuale, nel quale erano distintamente quantificati l'assegno ai figli (1.500 euro più 100% spese straordinarie) e l'assegno/obbligo relativo alle spese condominiali a carico di Tizio; perciò non si applica la presunzione di cui all'art. 3 DPR 4/2/1988 n. 42 che, salvo diversa pattuizione, considererebbe la metà degli assegni al coniuge destinata ai figli. Di conseguenza le spese condominiali contestate sono state ritenute integralmente deducibili e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori; l'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese.

Norme richiamate

  • DPR 4/2/1988 n. 42, art. 3

    salvo diversa pattuizione, gli assegni corrisposti al coniuge, anche per il mantenimento dei figli, si intendono destinati ai figli stessi per metà del loro ammontare

    La Corte ha interpretato che la presunzione prevista dall'art. 3 non trova applicazione quando l'atto di separazione consensuale dettaglia e distingue esplicitamente l'assegno all'ex coniuge e l'assegno ai figli (quantificandoli separatamente) e quando l'atto attribuisce espressamente l'obbligo di pagare le spese condominiali relative all'immobile assegnato all'ex coniuge; in tale ipotesi le somme versate per le spese condominiali non vanno automaticamente imputate per il 50% ai figli.

Massime di principio

  • La deducibilità o meno di somme versate all'ex coniuge per spese (es. condominiali) dipende innanzitutto dal contenuto dell'atto di separazione/assegno: se l'atto specifica e distingue gli assegni a coniuge e ai figli, la presunzione di ripartizione 50% (art. 3 DPR 42/1988) non si applica.
  • Se l'atto di separazione assegna l'immobile all'ex coniuge e prevede espressamente che il coniuge debba sostenere le spese condominiali, i versamenti per tali spese possono essere considerati destinati all'onere dell'immobile e quindi non imputabili automaticamente ai figli.
  • La mera coabitazione dei figli nell'immobile non è di per sé sufficiente a far prevalere l'applicazione della presunzione del 50%: è necessario verificare la volontà negoziale delle parti contenuta nell'atto di separazione o nelle pronunce giudiziali.
  • In assenza di una disposizione esplicita nell'atto di separazione, l'Amministrazione finanziaria può applicare la presunzione di cui all'art. 3 e contestare la deducibilità di porzioni di somme versate all'ex coniuge come se fossero destinate ai figli.
  • Per tutelare la possibilità di dedurre tali spese, il contribuente deve conservare e produrre l'atto di separazione/omologa che specifichi l'assegnazione dell'immobile e la destinazione dei pagamenti (eventualmente evidenziando la separata quantificazione degli assegni a figli e coniuge).

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