Sentenza del 06/10/2021 n. 792 - Corte di Giustizia UE
Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Regime fiscale - Disposizioni riguardanti l'imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l'avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all'estero - Nozione di "aiuto di Stato" - Criterio relativo alla selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Differenza di trattamento - Giustificazione della differenza di trattamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della Commissione (2011/282/UE e 2011/5/CE) che ha dichiarato incompatibile con il mercato interno la norma fiscale spagnola (art. 12(5) della Ley del Impuesto sobre Sociedades recepita nel Real Decreto Legislativo 4/2004) che permette l'ammortamento fiscale dell'avviamento derivante dall'acquisizione di partecipazioni in societa non residenti. Sigma contestava la qualificazione della misura come aiuto di Stato per mancanza di selettività e sosteneva che l'agevolazione fosse volta a garantire la neutralita fiscale e a correggere ostacoli alle fusioni transfrontaliere. La Commissione aveva ordinato il recupero degli aiuti concessi.
La decisione
La Corte (Grande Sezione) ha respinto l'impugnazione di Sigma. Ha confermato che la misura può costituire aiuto di Stato in quanto selettiva: la selettivita puo emergere quando il vantaggio e subordinato a una specifica operazione economica (p.es. acquisizione di partecipazioni estere) anche se teoricamente accessibile a tutte le imprese che scelgano di realizzarla. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto sostituendo parte della propria motivazione a quella della decisione della Commissione circa l'obiettivo del regime fiscale di riferimento (avendo il Tribunale identificato come obiettivo la coerenza tra trattamento contabile e fiscale), ma ha ritenuto tale errore non decisivo: il Tribunale aveva comunque correttamente applicato il metodo in tre fasi per l'analisi della selettivita (identificazione del regime fiscale di riferimento, verifica della deroga/ differenziazione e valutazione della giustificazione). La Corte ha confermato che la Spagna non ha dimostrato che la deroga fosse giustificata dalla natura o dall'economia del sistema fiscale (ad es. non ha provato che esistano ostacoli tali alle fusioni transfrontaliere da rendere comparabili le situazioni in modo diverso) e ne ha quindi approvato l'annullamento dell'applicazione della misura alle acquisizioni extra-UE e l'ordine di recupero. Sigma e stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 107, paragrafo 1
Definisce la nozione di aiuto di Stato: intervento statale o politico fiscale che conferisce un vantaggio selettivo e puo alterare la concorrenza. La Corte ricorda che la selettivita e un requisito essenziale.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 108, paragrafo 2
Base per l'avvio di procedura di indagine formale da parte della Commissione sulle misure nazionali sospette di costituire aiuti di Stato.
Ley del Impuesto sobre Sociedades (art. 12(5)) e Real Decreto Legislativo 4/2004
disposizioni spagnole che permettono l'ammortamento fiscale dell'avviamento per acquisizioni di partecipazioni estere
Norma nazionale che concedeva la deducibilita fiscale dell'avviamento per acquisizioni di partecipazioni in societa estere soggette ad un'imposta analoga. La Commissione l'ha qualificata come misura che introduceva una deroga al regime fiscale normale.
Decisione della Commissione C 45/07 (2011/282/UE e 2011/5/CE)
La Commissione ha dichiarato la misura incompatibile con il mercato interno quando applicata alle acquisizioni in imprese stabilite fuori dall'UE e ha ordinato il recupero degli aiuti; ha ritenuto che la misura introducesse una deroga selettiva rispetto al regime di riferimento sul trattamento dell'avviamento.
Giurisprudenza della Corte: sentenza Commissione/World Duty Free Group (WDFG)
Ha stabilito i principi sull'analisi della selettivita, confermando che una misura fiscale puo essere selettiva anche se accessibile in linea di principio a tutte le imprese qualora il vantaggio dipenda da una specifica operazione e che l'esame di comparabilita deve essere svolto alla luce dell'obiettivo del regime fiscale di riferimento.
Massime di principio
- La selettivita di un'agevolazione fiscale puo derivare dalla condizione legata a una specifica operazione economica (p.es. acquisizione di partecipazioni) e non solo da una categoria definita ex ante di beneficiari.
- Per valutare se una misura fiscale sia selettiva occorre seguire il metodo in tre fasi: (1) identificare il regime fiscale normale di riferimento; (2) verificare se la misura deroga a tale regime introducendo una differenziazione tra operatori in situazioni comparabili rispetto all'obiettivo del regime; (3) valutare se la differenziazione e giustificata dalla natura o dall'economia del sistema fiscale (inclusa la proporzionalita).
- L'obiettivo rilevante per l'analisi di comparabilita e quello del sistema di riferimento, non l'obiettivo proclamato della misura controversa.
- Spetta allo Stato membro giustificare la differenziazione rispetto al regime normale dimostrando sia l'esistenza e la rilevanza degli ostacoli (se invocati) sia la proporzionalita della misura rispetto alla finalita perseguita.
- L'esistenza di ostacoli alle operazioni transfrontaliere e rilevante solo se tali ostacoli attengono all'obiettivo del regime fiscale di riferimento; ostacoli riferiti all'obiettivo della misura non possono giustificare la deroga al regime normale.
- Una misura di carattere generale (potenzialmente accessibile a tutte le imprese) puo comunque costituire aiuto di Stato se, nella pratica, provoca una discriminazione tra imprese comparabili rispetto all'obiettivo del regime fiscale.
- In sede di impugnazione, la Corte verifica sia errori di diritto che l'adeguatezza dei motivi del Tribunale, ma non sostituisce gli accertamenti di fatto del Tribunale salvo snaturamento; errori di motivazione non determinano necessariamente l'annullamento se il dispositivo e fondato su altri motivi corretti.
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