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Sentenza

Sentenza del 06/10/2021 n. 1219 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di intimazione di pagamento per sanzioni IVA emessi dall'Agenzia in seguito a sentenze della CTP che avevano riconosciuto la detraibilità dell'IVA su costi per prestazioni di servizi. La società eccepiva difetto di motivazione e contraddittorietà nella liquidazione delle sanzioni, sostenendo che le intimazioni non esplicitavano le modalità di calcolo e non rispettavano l'effetto unitario dell'accordo di adesione.

La decisione

Il collegio d'appello ha ritenuto che le intimazioni fossero motivate in termini sufficienti perché richiamavano gli avvisi di accertamento e le sentenze della CTP e contenevano, seppur sinteticamente, la liquidazione delle sanzioni. Tuttavia il collegio non ha condiviso la procedura di calcolo dell'Ufficio e, seguendo l'orientamento della CTP (che ha ritenuto applicabile l'effetto della definizione anche ai fini IVA), ha ridefinito le sanzioni applicabili calcolandole sul maggior reddito definito con l'atto di adesione. Ha così determinato le sanzioni in euro 148.567,45 per il 2010 e euro 127.636,71 per il 2011. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è soddisfatto se l'atto indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche con un grado di intelligibilità che consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria.

  • art. 68 D.Lgs. 546/92

    Richiamato in relazione alla forma dell'atto di intimazione; l'intimazione può fare riferimento agli atti impositivi originari e alle relative sentenze come presupposti della pretesa.

  • art. 29, comma 1, lett. a) D.L. 78/2010

    L'intimazione di pagamento non è un nuovo autonomo atto impositivo e non richiede una motivazione 'rafforzata': è sufficiente una esposizione sintetica del titolo legittimante.

  • art. 5, comma 4, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

    La sanzione applicabile può raggiungere il 100% dell'imposta; nel caso concreto il collegio ha applicato la sanzione nella misura del 100% dell'IVA calcolata sulla base imponibile risultante dall'atto di adesione.

  • art. 2 D.Lgs. 2018/1997

    La CTP, richiamata dal collegio, ha interpretato che la definizione intervenuta a seguito dell'adesione (ai fini delle imposte dirette) produce effetti anche ai fini IVA, per cui la base imponibile IVA va fissata con riguardo al maggior reddito definito con l'atto di adesione.

Massime di principio

  • Un'intimazione di pagamento è generalmente considerata sufficientemente motivata se richiama gli atti impositivi e le sentenze da cui deriva la pretesa e fornisce, anche in forma sintetica, gli importi; non sempre è necessaria una motivazione estesa.
  • Se vi è un atto di adesione che definisce redditi per imposte dirette, un giudice può ritenere che quella definizione produca effetti anche ai fini IVA e che la base imponibile IVA debba essere calcolata sulla quota definita.
  • Nella determinazione delle sanzioni IVA può trovare applicazione l'art. 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997 con applicazione fino al 100% dell'imposta; è essenziale individuare correttamente la base imponibile su cui applicare la percentuale.
  • Il contribuente ha il diritto di esigere un dettaglio del calcolo e può impugnare l'intimazione per carenza di motivazione o contraddittorietà se non è possibile ricostruire le modalità di calcolo dagli atti richiamati.
  • In materie nuove o complesse il giudice può compensare le spese di lite; tuttavia, per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe chiedere all'Ufficio il dettaglio dei calcoli e, in mancanza, eccepire l'insufficiente intelligibilità dell'atto.
  • Prassi consigliata: verificare la coerenza numerica tra atto di adesione, eventuali sentenze e calcoli dell'Ufficio; se l'Ufficio applica sanzioni, controllare quale base imponibile ha usato e se ciò rispetta quanto definito nelle precedenti decisioni o accordi.

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