Cassazione Civile, Ordinanza n. 32033/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2011 con cui all’impresa individuale del contribuente venivano contestate, tra l’altro, l’indebita deduzione di costi per carburante e di costi per sponsorizzazioni, con conseguente recupero a tassazione di maggior reddito ai fini delle imposte dirette, maggior valore della produzione ai fini IRAP e maggiore IVA, oltre interessi e sanzioni. In appello il contribuente aveva contestato solo la ripresa relativa alle due fatture per sponsorizzazioni; la CTR ha ritenuto invece non provata l’effettività delle prestazioni pubblicitarie, osservando che non vi era documentazione oggettiva sufficiente, che le fotografie prodotte erano esigue e non dimostravano un nesso certo tra sponsorizzazione e attività sportiva, che gli assegni e l’estratto conto non sopperivano alla mancanza di prova, e che il contratto era privo di data certa e non registrato. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme in tema di deducibilità dei costi, onere della prova e presunzioni, sostenendo che la CTR non avesse considerato le censure sull’avviso e avesse illegittimamente addossato al contribuente la prova, nonostante la presunta natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione; 2) violazione delle norme IVA e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata considerata l’impossibilità di estendere automaticamente all’imposta indiretta le presunzioni usate per le imposte dirette e che sarebbe stata omessa la censura svolta in appello; 3) omessa o insufficiente motivazione e omesso esame della ripresa dei costi per carburante, richiamando quanto già esposto nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa all’omesso esame di fatto decisivo per la presenza di doppia conforme e, comunque, perché la CTR aveva effettivamente esaminato le difese, fondando la decisione sulla mancata prova dell’effettività e certezza delle prestazioni sponsorizzate e sulla insufficienza del materiale probatorio. Ha inoltre ribadito che, in tema di deducibilità dei costi d’impresa, grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza, natura, giustificazione e destinazione del costo all’attività di impresa; l’Amministrazione può contestarne l’inerenza, ma il sindacato non può sostituirsi alle scelte imprenditoriali salvo sproporzione evidente. Quanto alla sponsorizzazione sportiva, ha richiamato il principio della presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria ex art. 90, comma 8, L. 289/2002, operante solo al ricorrere delle condizioni di legge, ma ha ritenuto che la censura fosse inammissibile e comunque non decisiva rispetto alla ratio decidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mescolanza di censure ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. e perché l’asserita omessa pronuncia doveva, semmai, essere denunciata come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. Il terzo motivo è stato inammissibile perché volto a denunciare una motivazione insufficiente, vizio non più deducibile nel testo vigente dell’art. 360, n. 5 c.p.c., oltre che per difetto di autosufficienza e per improprio inquadramento della doglianza relativa all’omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
La deducibilità dei costi richiede l’inerenza all’attività d’impresa; il contribuente deve provare e documentare esistenza, natura e concreta destinazione del costo alla produzione.
L’onere della prova incombe sul contribuente per i fatti costitutivi della deduzione; la violazione si configura solo se il giudice attribuisce la prova alla parte sbagliata.
Le presunzioni possono fondare l’accertamento solo se gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non vi è violazione se il giudice nega tale requisito o ritiene non provato il fatto.
La censura è ammissibile solo se il giudice utilizza presunzioni in modo incoerente con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla rettifica in materia di imposte dirette.
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2000
Le spese di sponsorizzazione verso compagini sportive dilettantistiche, entro i limiti di legge e alle condizioni previste, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in relazione alla detrazione IVA.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione fiscale IVA.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente quale norma sull’accertamento IVA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere cumulata in modo promiscuo con il vizio motivazionale nella stessa censura.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra nullità della sentenza e va dedotta con questo specifico vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente consente solo il sindacato sull’omesso esame di un fatto decisivo, non sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
L’omessa pronuncia deve essere fatta valere come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non come vizio di motivazione o violazione di legge sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di deducibilità dei costi d’impresa, il contribuente deve provare non solo l’esistenza del costo, ma anche la sua natura, la giustificazione causale e la concreta destinazione all’attività imprenditoriale; l’Amministrazione può contestare l’inerenza allegando elementi che rendano insufficiente la prova offerta.
- Il controllo fiscale sull’inerenza non può trasformarsi in un sindacato sulle scelte imprenditoriali, salvo che la sproporzione tra prestazioni sia evidente e sintomatica dell’assenza di correlazione con l’impresa.
- Per le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, l’art. 90, comma 8, L. 289/2000 opera come norma speciale che attribuisce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, ma solo se risultano integrati tutti i presupposti applicativi previsti dalla disposizione.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale nella stessa censura senza distinguere chiaramente i profili di diritto e quelli di fatto.
- L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra un vizio di nullità della sentenza e deve essere denunciata ex art. 360, n. 4, c.p.c.; non è correttamente veicolata come violazione di legge o come omesso esame di fatto decisivo.
- Il vizio di motivazione è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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