Cassazione Civile, Ordinanza n. 25426/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una verifica della Guardia di Finanza su un gruppo di società immobiliari operanti nel Ferrarese. All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio notificava a una società del gruppo quattro avvisi di accertamento per gli anni 2003-2006, contestando l'indebita deduzione di costi e la detrazione IVA relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore ritenuto cartiera. La CTP accoglieva i ricorsi, la CTR riformava, ma in un precedente giudizio di cassazione la sentenza regionale veniva cassata con rinvio su alcuni motivi, tra cui l'onere probatorio sulla consapevolezza della frode e la rilevanza della sentenza penale assolutoria. In sede di rinvio, la CTR annullava gli avvisi ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente e deducibili i costi. L'Agenzia ricorreva nuovamente con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento induttivo e presunzioni, per avere la CTR escluso la prova presuntiva della conoscenza della frode e valorizzato in modo frammentario gli indizi, oltre a dare rilievo al giudicato penale; 2) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, per non aver considerato l'efficacia retroattiva della disciplina richiamata e la necessità dei requisiti di certezza, inerenza e determinabilità; 3) in subordine, violazione delle norme processuali tributarie sulla produzione di documenti, per aver ritenuto inammissibile un prospetto costi già presente agli atti.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice del rinvio non abbia correttamente applicato il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche, sia pure per presunzioni, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria della massima diligenza. La CTR aveva valutato gli indizi in modo parcellizzato e aveva attribuito alla sentenza penale assolutoria un rilievo non correttamente inserito nel quadro probatorio complessivo. Il primo motivo assorbe gli altri due. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base dell'accertamento e della prova presuntiva dell'Ufficio
art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di accertamento IVA e contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti
le presunzioni devono essere valutate nel loro complesso e non in modo atomistico
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
denunciato per violazione di legge sostanziale e processuale
art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16
invocato dall'Ufficio sul regime di deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti
richiamato per la violazione del dictum di cassazione nel giudizio di rinvio
art. 58, ultimo comma, del D.lgs. 546/92
invocato in relazione all'ammissibilità di documenti nel processo tributario
artt. 19 e 21 del D.P.R. 633/1972
richiamati nel precedente giudizio di legittimità in tema di detrazione IVA e prova della consapevolezza
richiamato per il riparto dell'onere della prova
richiamato per i requisiti di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette
richiamato per il reato tributario oggetto della sentenza penale assolutoria considerata dal giudice tributario
art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000
esclusa l'applicazione nel caso di specie perché la sentenza penale era stata resa a seguito di giudizio abbreviato
Massime di principio
- In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche, almeno in via presuntiva e con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode usando l'ordinaria diligenza correlata alla propria qualità professionale.
- La prova presuntiva va valutata unitariamente: gli indizi non vanno esaminati isolatamente, ma nel loro complesso e nel reciproco rafforzamento, poiché elementi singolarmente deboli possono acquisire rilievo se letti nella loro sintesi.
- Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non opera automaticamente come giudicato, ma può essere utilizzata come fonte di prova dal giudice tributario, che deve però valutarne la rilevanza nel contesto probatorio specifico e insieme agli altri elementi acquisiti.
- Se l'Ufficio assolve l'onere di dimostrare la frode e la sua conoscibilità, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile per non partecipare all'operazione evasiva.
- Il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare la questione con criteri incompatibili con il dictum rescindente.
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