Cassazione Civile, Ordinanza n. 16954/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011 nei confronti di un contribuente, con recupero a tassazione di maggiori redditi IRPEF e IRAP emersi da movimentazioni bancarie verificate dalla Guardia di Finanza. La CTR della Liguria, riuniti gli appelli del contribuente, aveva confermato la legittimità degli avvisi e ritenuto che il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia, nonostante il dichiarato trasferimento in Svizzera, sulla base di plurimi indici fattuali (residenza dei congiunti in Italia, elevati consumi elettrici, disponibilità di imbarcazione, movimentazioni bancarie, compensi percepiti in Italia, studio professionale a Milano, numerosi accessi a sportelli bancari italiani). In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per asserita mancanza delle richieste delle parti e della succinta motivazione; 2) vizio di motivazione per motivazione apparente e omesso esame del fatto che coniuge e figlio risiedessero in Svizzera, oltre a dedurre l'inesistenza degli atti impositivi per difformità dallo schema legale, con riferimento all'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. 78/2010; 3) violazione dell'art. 43 c.c., sostenendo di non avere in Italia né la sede principale dei propri affari e interessi né la dimora abituale, quindi di non essere residente fiscalmente in Italia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza della CTR conteneva una puntuale esposizione dei fatti, delle conclusioni delle parti e delle ragioni della decisione. Ha dichiarato inammissibile, e comunque infondata, la censura di omesso esame relativa alla residenza in Svizzera del coniuge e del figlio, per difetto di autosufficienza e di decisività, rilevando inoltre che la CTR aveva comunque considerato il tema della residenza dei prossimi congiunti. Ha giudicato inammissibile la doglianza sull'inesistenza degli atti impositivi per difformità dallo schema legale, perché formulata come vizio motivazionale pur attenendo a una questione di diritto, e comunque infondata perché la CTR l'aveva esaminata. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché sotto la veste della violazione di legge mirava a ottenere una diversa valutazione del fatto sulla residenza fiscale, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, nn. 3 e 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza della CTR è valida se contiene l'esposizione dei fatti di causa, delle richieste delle parti e una motivazione, anche sintetica ma argomentata, sulle ragioni della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Può essere invocato per nullità della sentenza solo in presenza di un reale vizio processuale o motivazionale qualificato nei limiti consentiti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la sola valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 29, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
La doglianza relativa alla difformità dell'atto rispetto allo schema legale va veicolata come questione di diritto e non come omesso esame di un fatto.
Ai fini della residenza fiscale conta la sede principale degli affari e interessi e la dimora abituale, ma la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 2, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La residenza fiscale in Italia non è esclusa dalla sola iscrizione all'AIRE se il contribuente conserva nel territorio dello Stato il domicilio inteso come centro principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali.
art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
Il criterio convenzionale della residenza può essere ricondotto, in mancanza di altri criteri, al centro degli interessi vitali, ossia al luogo con il quale il soggetto ha il collegamento più stretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La sentenza di merito non è nulla per difetto di motivazione quando espone fatti di causa, conclusioni delle parti e ragioni della decisione in modo comprensibile e logicamente coerente, anche se sintetico.
- In cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per contestare l'apprezzamento delle prove o per ottenere una diversa ricostruzione della vicenda fattuale.
- La residenza fiscale di una persona fisica si individua avuto riguardo al centro degli affari e degli interessi vitali, dando prevalenza al luogo in cui tali interessi sono abitualmente gestiti in modo percepibile dai terzi; la sola iscrizione all'AIRE non è sufficiente a escludere la residenza in Italia.
- Le relazioni familiari possono rilevare nella individuazione della residenza fiscale solo unitamente ad altri elementi univoci, e non hanno di per sé valore decisivo.
- Una doglianza che investe l'asserita inesistenza o invalidità dell'atto impositivo per difformità dallo schema legale integra una questione di diritto e deve essere dedotta come error in procedendo o violazione di legge, non come omesso esame di un fatto.
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