Cassazione Civile, Ordinanza n. 00432/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di avvisi di intimazione di pagamento emessi in relazione a pretese tributarie. Il contribuente e la società di cui era socio accomandatario avevano contestato, nei gradi di merito, la mancata prova della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e, di conseguenza, la prescrizione dei crediti. In cassazione, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della disciplina sulla prova documentale e sulle copie: ha sostenuto che il giudice d’appello avesse attribuito valore probatorio alle copie prodotte dall’agente della riscossione nonostante un valido disconoscimento, che sarebbe stato formulato già in primo grado, e che il giudice avesse richiesto gli originali delle cartelle e degli avvisi di ricevimento. Ha inoltre denunciato la violazione delle norme sull’autenticazione delle copie, rilevando che i documenti depositati non recavano i requisiti formali richiesti per l’attestazione di conformità e che, pertanto, non potevano provare la notificazione degli atti prodromici.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Dopo avere escluso l’eccezione preliminare di tardività, ha ritenuto inammissibile il motivo perché il disconoscimento della conformità delle copie non era stato formulato in modo specifico e circostanziato: non basta una contestazione generica della non conformità all’originale, ma occorre indicare puntualmente quali documenti si contestano e in quali parti sarebbero difformi. Una contestazione generica non può tradursi in un veto probatorio automatico sulle produzioni della controparte. Conseguentemente, sono state considerate assorbite le ulteriori censure sull’irregolarità delle attestazioni di conformità e sull’omesso deposito degli originali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente in tema di produzione documentale nel processo tributario.
invocato dal ricorrente in combinato con l’art. 22 del d.lgs. 546/1992; la Corte non fonda la decisione su questa norma, ma ribadisce che la contestazione deve essere specifica.
la contestazione della conformità della copia all’originale deve essere chiara, specifica e circostanziata; il generico disconoscimento è inefficace.
art. 18, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
richiamato dal ricorrente per sostenere l’irregolarità delle copie; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dall’inammissibilità del motivo.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nella motivazione d’appello per affermare che l’estratto di ruolo è riproduzione fedele della parte del ruolo relativa al debitore e può supportare la prova del credito.
richiamato dalla CTR come base per attribuire valore probatorio alla copia della parte del ruolo munita di conformità all’originale.
evocato dalla Corte per ribadire che, fuori dai casi in cui la legge prevede diversamente, il giudice valuta le prove secondo prudente apprezzamento e non può subire un veto generico della parte contro le produzioni avversarie.
richiamato per dare atto del deposito di memoria da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in presenza di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che inserisce la previsione sul contributo unificato richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario la contestazione della conformità all’originale di copie fotostatiche prodotte dalla controparte non può essere generica o di stile: deve indicare in modo specifico il documento contestato e le concrete difformità dall’originale.
- Un disconoscimento non specifico non priva automaticamente di efficacia probatoria la copia prodotta, poiché al giudice spetta comunque la valutazione della sua attendibilità alla luce degli elementi di causa.
- L’agente della riscossione può assolvere l’onere di provare la notificazione della cartella anche mediante estratto di ruolo e copie della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento, purché la documentazione sia idonea e non efficacemente contestata.
- La produzione di originali può essere richiesta dal giudice, ma la mancata esibizione non comporta di per sé l’inutilizzabilità delle copie se la contestazione avversaria non è rituale e circostanziata.
- La contestazione meramente formale delle copie non può trasformarsi in un potere di veto della parte contro la valutazione giudiziale delle prove documentali.
- Se un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità del disconoscimento, le ulteriori censure connesse alla medesima questione probatoria restano prive di rilievo.
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