Cassazione Civile, Ordinanza n. 18318/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa a un atto traslativo immobiliare. La società sosteneva di aver già versato l'imposta al notaio rogante, il quale però non l'avrebbe poi riversata all'Amministrazione. In primo grado il ricorso era stato accolto ritenendo il notaio adiectus solutionis causa ex lege, con effetto liberatorio del pagamento ex art. 1188 c.c.; in appello, invece, la CTR ha accolto il gravame dell'Ufficio e respinto il ricorso della contribuente. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità/insufficienza della motivazione dell'avviso, perché la motivazione sarebbe stata contenuta in un allegato separato e di incerta provenienza; 2) violazione delle regole processuali e tributarie sulla novità della questione, contestando la firma/delega del funzionario che aveva sottoscritto l'atto; 3) violazione dell'art. 1188 c.c. e della disciplina dell'imposta di registro, sostenendo che il pagamento fatto al notaio, legittimato alla registrazione telematica, avesse efficacia liberatoria nei confronti del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato in fatto l'unitarietà tra avviso e allegato motivazionale, valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Ha respinto il secondo motivo osservando che nel giudizio di merito era stata contestata solo la mancata allegazione della delega di firma, non la validità della delega o la legittimazione del funzionario, sicché la questione sollevata in appello era nuova e quindi inammissibile. Ha respinto il terzo motivo aderendo all'orientamento consolidato secondo cui, in materia di imposta di registro, le parti sostanziali dell'atto restano obbligate al pagamento anche se il notaio, responsabile d'imposta nella procedura telematica, abbia ricevuto le somme; il pagamento al notaio non libera il contribuente verso l'Erario. La Corte ha inoltre escluso la fondatezza della questione di costituzionalità prospettata, rilevando che l'eventuale pregiudizio del contribuente è tutelabile con azione civile di ripetizione e risarcimento verso il notaio infedele. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente sulla motivazione dell'avviso; la Corte non ravvisa violazione perché l'atto è stato considerato unitario e motivato in concreto
invocato dalla ricorrente; non risulta violato alla luce dell'unitarietà dell'atto accertata dalla CTR
richiamato dalla ricorrente; non inciso dalla decisione
richiamato dalla ricorrente; non inciso dalla decisione
richiamato nel ricorso; la Corte conferma la disciplina dell'imposta di registro e la debenza da parte delle parti sostanziali dell'atto
richiamato nel ricorso; la Corte non accoglie le censure sulla sottoscrizione/delega
richiamato dal ricorso in tema di sottoscrizione dell'atto; motivo ritenuto inammissibile per novità nel merito
individua come obbligati al pagamento dell'imposta le parti sostanziali dell'atto; il notaio è responsabile d'imposta ma ciò non libera le parti verso l'Erario
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
richiamato in relazione alla delega di firma del funzionario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale dedotto con riferimento alla novità della questione in appello
non si applica come causa di liberazione del debitore verso l'Erario nel caso del pagamento al notaio responsabile d'imposta; il pagamento al notaio non estingue l'obbligazione tributaria delle parti sostanziali
richiamato dalla ricorrente nella censura sul pagamento al notaio; non conduce a liberazione del contribuente
art. 3 Cost.
la questione di costituzionalità è ritenuta manifestamente infondata
art. 53 Cost.
la questione di costituzionalità è ritenuta manifestamente infondata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
norma che inserisce il presupposto per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, quando il notaio utilizza la procedura telematica di registrazione, egli può essere responsabile d'imposta, ma le parti sostanziali dell'atto restano obbligate al pagamento del tributo verso l'Amministrazione.
- Il pagamento dell'imposta effettuato al notaio non ha efficacia liberatoria nei confronti dell'Erario se il notaio omette il riversamento, salva la tutela del contribuente con azioni civili di ripetizione e risarcimento verso il notaio.
- La censura di difetto di motivazione di un avviso non è accoglibile quando il giudice di merito abbia accertato, con valutazione in fatto non sindacabile in cassazione, l'unitarietà tra atto impositivo e allegati motivazionali.
- Nel giudizio tributario, una questione nuova proposta solo in appello è inammissibile se nel ricorso introduttivo era stata sollevata una contestazione diversa e più limitata, poiché occorre distinzione tra le diverse eccezioni relative alla sottoscrizione o alla delega del funzionario.
- L'eventuale dubbio di illegittimità costituzionale della disciplina dell'imposta di registro per asserita violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva è infondato se il sistema consente al contribuente di agire civilmente contro il notaio infedele per recuperare quanto pagato o ottenere il risarcimento del danno.
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