Cassazione Civile, Ordinanza n. 18200/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2003. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata, con annullamento della cartella perché la notifica era stata eseguita via PEC da un indirizzo dell’agente della riscossione non inserito nei pubblici elenchi, ritenuto dalla corte territoriale non utilizzabile per notificazioni aventi valore legale tra pubblica amministrazione e privati. Le amministrazioni hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del divieto di domande/questioni nuove in appello, sostenendo che il vizio relativo all’indirizzo PEC non iscritto nei registri pubblici era stato introdotto solo in secondo grado; 2) violazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, assumendo che la notifica della cartella via PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri non fosse per ciò solo invalida, essendo comunque riferibile all’agente della riscossione; 3) in subordine, sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, poiché la cartella era stata tempestivamente impugnata dal contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel ricorso originario era stata già contestata in modo ampio la validità/inesistenza della notifica per violazione della disciplina sulla PEC, sicché la deduzione del mancato inserimento dell’indirizzo nei pubblici registri costituiva solo una specificazione in fatto. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio per cui, nella notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, l’estraneità dell’indirizzo del mittente al registro INI-PEC non comporta di per sé nullità, se la notifica consente comunque al destinatario di difendersi e non vi sia incertezza sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto; occorre che il contribuente alleghi e dimostri un concreto pregiudizio difensivo. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove questioni in appello non è violato quando la deduzione successiva costituisce solo specificazione in fatto di una contestazione già ampia e generale contenuta nel ricorso introduttivo.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
La norma è stata letta nel senso che la notifica della cartella a mezzo PEC non è invalidata, di per sé, dal fatto che l’indirizzo del mittente non sia presente nei pubblici registri, se l’atto è comunque riconoscibile e idoneo a raggiungere il suo scopo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare la violazione di legge sull’asserita invalidità della notificazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del divieto di questioni nuove in appello.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi che l’eventuale vizio della notificazione sarebbe solo una nullità sanabile.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
art. 3-bis, comma 1, l. n. 53 del 1994
La Corte lo richiama come regola più stringente per le notifiche eseguite dagli avvocati, non automaticamente estensibile a ogni notifica telematica.
art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato come indice utilizzabile per le notifiche verso la pubblica amministrazione, in alternativa agli elenchi dei pubblici registri.
art. 6 bis d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato dalla sentenza di merito nel ragionamento sulla validità degli indirizzi PEC per notificazioni con valore legale.
art. 57 bis d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato dalla sentenza di merito nel medesimo ragionamento sulla disciplina degli indirizzi PEC.
art. 16 ter d.l. n. 179 del 2012
Richiamato quale norma che individua i pubblici elenchi degli indirizzi PEC (INI-PEC e IPA).
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 603 del 1973
Citato nel ricorso introduttivo del contribuente nel riassunto del motivo di appello, ma nel testo appare verosimilmente come refuso rispetto al d.P.R. n. 602 del 1973; la Corte non si fonda su tale profilo.
Massime di principio
- In tema di notificazioni telematiche, il mancato inserimento dell’indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri non determina automaticamente la nullità della notifica se l’atto è comunque inequivocabilmente riferibile al soggetto che lo ha inviato e il destinatario non prova un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La violazione del divieto di domande o questioni nuove in appello non sussiste quando la deduzione successiva si risolve in una mera specificazione fattuale di una contestazione già proposta in primo grado in termini ampi e sostanziali.
- Nella verifica della validità della notifica a mezzo PEC occorre distinguere tra requisiti dell’indirizzo del destinatario e requisiti dell’indirizzo del mittente: maggiore rigidità è richiesta per l’individuazione del destinatario, non per quella del soggetto che spedisce l’atto.
- La nullità della notificazione è configurabile solo se il vizio incide concretamente sulla conoscibilità dell’atto o arreca un effettivo pregiudizio difensivo; in mancanza, la mera irregolarità formale non è sufficiente a travolgere la notifica.
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