Cassazione Civile, Ordinanza n. 18199/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso per difetto di allegazione della segnalazione interna e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2012, emesso a seguito di una segnalazione proveniente da un diverso ufficio dell'Agenzia delle entrate. Secondo l'Ufficio, la società aveva immatricolato 15 autovetture come beni strumentali, mentre in realtà esse erano destinate alla vendita a breve distanza di tempo come beni-merce, con conseguente contestazione di quattro rilievi fiscali. La CTP aveva respinto il ricorso della società; la CTR del Lazio aveva invece accolto l'appello ritenendo invalido l'avviso per mancata allegazione della segnalazione dell'altro ufficio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, sostenendo che l'avviso riproduceva gli elementi essenziali della segnalazione e che, in ogni caso, la mancata allegazione di un atto interno di segnalazione non poteva determinarne la nullità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la segnalazione è un mero atto interno di impulso, privo di autonoma valenza istruttoria, e che l'avviso era comunque sufficientemente motivato perché conteneva il riassunto degli elementi posti a base della pretesa.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 600/1973
La motivazione dell'avviso è sufficiente quando consente al destinatario di conoscere gli elementi di fatto e di diritto posti a base della pretesa; la mancata allegazione di una mera segnalazione interna non comporta invalidità dell'atto se l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale.
art. 7 L. 212/2000
L'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati non si estende agli atti interni privi di autonoma valenza istruttoria, come una segnalazione tra uffici dell'amministrazione finanziaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972
Richiamato in via analogica: l'autorizzazione per indagini bancarie ha funzione organizzativa nei rapporti tra uffici e la sua mancata allegazione non incide sulla legittimità dell'avviso fondato sulle risultanze acquisite.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un atto interno di segnalazione tra uffici non determina, di per sé, l'invalidità dell'avviso di accertamento quando l'atto impositivo riproduca gli elementi essenziali della segnalazione e consenta al contribuente di comprendere la pretesa fiscale.
- Gli atti meramente endoprocedimentali o di impulso, privi di autonoma valenza istruttoria, non sono assimilabili agli atti presupposti da allegare all'avviso ai fini della motivazione.
- Ai fini della motivazione dell'accertamento tributario, rilevano gli atti istruttori effettivamente posti a base della pretesa, non la mera comunicazione interna che ha avviato l'attività di controllo.
- La nullità per difetto di motivazione non può essere affermata quando il contribuente sia posto in grado di conoscere, in modo sufficiente, i fatti e le ragioni giuridiche della rettifica contestata.
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