Sentenza del 12/02/2020 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Genova
RISCOSSIONE - cartella esattoriale - ruolo - autenticazione cartella
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale relativa al ruolo IVA derivante dalla liquidazione automatizzata ex art. 54 d.P.R. 633/72 (credito €23.398,07). I motivi dedotti: nullità della cartella per presunta mancata notifica (invio con raccomandata semplice direttamente dal concessionario); nullità per invio via PEC con allegato in formato pdf e non p7m; nullità per presunte modifiche della cartella e mancata conformità della copia digitale all'originale; violazione delle forme di notifica ex art. 148 c.p.c.; tardività del controllo formale rispetto ai termini (art. 36-bis d.P.R. 600/73) e mancata comunicazione della verifica; mancato contraddittorio e mancata preventiva notifica di avviso bonario; mancata notifica dell'atto di rettifica (9.9.16); omessa indicazione del responsabile del procedimento; errori di calcolo e vizi nella determinazione di interessi, aggio e sanzioni.
La decisione
Tutti i motivi di ricorso sono stati giudicati infondati. La Commissione ha ritenuto valida la notifica effettuata dal concessionario mediante invio diretto di raccomandata A.R., conforme alla prassi giurisprudenziale; valida anche la notifica via PEC con allegato in formato digitale immodificabile e leggibile (art. 20 d.lgs. 82/2005 e d.P.C.M. 13.11.2014). Quanto alla presunta non conformità della copia digitale, la decisione afferma che la cartella è mera riproduzione del ruolo e che il ruolo è l'originale: la cartella non richiede autenticazione. I termini per il controllo formale sono quelli triennali previsti (art. 54-bis d.P.R. 633/73) e la notifica dell'8.2.18 è tempestiva; il contraddittorio non è necessario nel controllo formale e l'omessa comunicazione dell'avviso bonario incide solo sulla misura delle sanzioni, ove rilevante. L'atto di rettifica in sede di controllo formale non richiedeva preventiva notifica distinta dalla cartella; la comunicazione di irregolarità del 14.9.16 risultava presente. Errori di calcolo non comprovati con un calcolo alternativo completo non integrano valido motivo; interessi, aggio e sanzioni risultavano in linea con la legge. Ricorso respinto e ricorrente condannato alle spese di lite, liquidate in €1.000,00 per competenze oltre accessori in favore di ciascun resistente.
Norme richiamate
Norma sulla liquidazione automatizzata IVA: la cartella impugnata deriva da tale procedimento e costituisce titolo per la riscossione dei crediti risultanti dalla liquidazione automatica.
Individua la forma di notifica della cartella esattoriale; la giurisprudenza ammette la notifica diretta da parte del concessionario mediante raccomandata A.R., forma autonoma rispetto all'art.148 c.p.c.
Disciplina i formati e le modalità di formazione degli atti informatici; riconosciuta la validità di formati digitali immodificabili e leggibili per la notifica via PEC.
art. 3 e 4 d.P.C.M. 13.11.2014
Individuano formati e regole tecniche per gli atti informatici e la loro validità ai fini della formazione e notifica degli atti amministrativi via strumenti digitali.
Norma generale sulle forme della notificazione a mezzo posta; la decisione rileva che l'art.26 del d.P.R. 602/73 costituisce disciplina autonoma rispetto a questa norma.
Riferito dal ricorrente come termine per la comunicazione della verifica; la Commissione richiama tuttavia il termine specifico triennale previsto per il controllo formale IVA (art.54-bis d.P.R. 633/73).
Stabilisce il termine triennale per l'esecuzione della rettifica in sede di controllo formale IVA: la notifica effettuata rientra nei termini.
art. 39 d.l. 112/99
Norma che consente al concessionario di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate quando solleva questioni di rilevanza sostanziale.
Norma processuale citata in dispositivo: competenze della commissione e statuizioni sulla decisione e sulle spese di lite.
Cass. Civ. sez. trib. 25219/17
Giurisprudenza richiamata per confermare che la notifica esattoriale tramite invio diretto di raccomandata A.R. da parte del concessionario è pratica consolidata e conforme.
Massime di principio
- La cartella esattoriale è una riproduzione del ruolo; il ruolo è l'originario titolo esecutivo: la cartella non necessita di autenticazione della sua conformità all'originale.
- La notifica della cartella può essere validamente effettuata direttamente dal concessionario tramite raccomandata A.R.; non è obbligatorio che la notifica passi per ufficiale giudiziario o avvocato, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Le notifiche via PEC con allegati in formato digitale immodificabile e comunemente leggibili (es. PDF/PDFA) sono valide, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e dei relativi decreti tecnici.
- Nel controllo formale basato sulla dichiarazione (liquidazione automatizzata), non è sempre necessario il contraddittorio preventivo né la preventiva notifica di un atto di rettifica distinto: la pretesa può essere portata a conoscenza con la cartella per la riscossione.
- I termini per il controllo formale IVA sono quelli triennali previsti dalla normativa specifica (art.54-bis d.P.R. 633/73); contestazioni di tardività vanno valutate in relazione a questi termini.
- L'omessa comunicazione dell'avviso bonario in sede di controllo formale incide principalmente sulla misura delle sanzioni (possibile riduzione) e non determina automaticamente la nullità dell'atto di riscossione.
- Per contestare un errore di calcolo nella cartella il contribuente deve fornire un conteggio alternativo completo e verificabile; mere deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Interessi, aggio e sanzioni calcolati secondo le misure di legge non richiedono una motivazione specifica se conformi alla normativa; eccezioni richiedono prova di non conformità.
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