Sentenza del 12/02/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Asti
Società di comodo - Maggior reddito - Scelte imprenditoriali- Disapplicazione della normativa - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione dell'applicazione delle disposizioni sulle "società di comodo" ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994, in quanto la società ha conseguito un risultato economico inferiore rispetto a quello presunto dalla norma. La società ha chiesto la disapplicazione della norma sostenendo che esistevano condizioni oggettive che hanno impedito la produzione di ricavi adeguati.
La decisione
Il giudice/organismo ha ritenuto che incombe sulla parte contribuente l'onere di provare l'esistenza di condizioni oggettive, estranee alle scelte imprenditoriali, che abbiano effettivamente impedito il conseguimento di ricavi conformi alla presunzione normativa. Poiché la riduzione del reddito è risultata riconducibile a scelte imprenditoriali della società (strategie commerciali, politiche di prezzo, scelte di investimento/disinvestimento ecc.), l'onere probatorio non è stato assolto e pertanto la normativa sulle società di comodo è stata mantenuta in applicazione.
Norme richiamate
art. 30 Legge 724/1994
La norma fissa presunzioni di reddito per le cosiddette "società di comodo"; tuttavia è possibile la disapplicazione se il contribuente dimostra fatti esterni e oggettivi che hanno impedito la produzione dei ricavi presunti. Il giudice ha interpretato che l'onere probatorio grava sul contribuente e che le semplici scelte imprenditoriali non bastano a superare la presunzione.
Massime di principio
- L'onere della prova grava sul contribuente che domanda la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo: deve dimostrare cause oggettive, non riconducibili a scelte manageriali, che hanno ridotto i ricavi.
- Le scelte imprenditoriali (politiche di prezzo, scelta di mercato, investimenti, ristrutturazioni volontarie) normalmente non giustificano la disapplicazione: sono valutate come causa imputabile all'organizzazione aziendale.
- Per ottenere la disapplicazione servono prove documentali e oggettive: dati di mercato, provvedimenti amministrativi che impediscano l'attività, eventi di forza maggiore, contratti rescissi per cause non imputabili, perizie e comparazioni settoriali.
- È utile conservare e produrre documentazione preventiva (business plan aggiornati, corrispondenza commerciale, report di settore, relazioni di crisi) che colleghi in modo plausibile l'evento ostativo alla mancata produzione di reddito.
- In fase di contenzioso fiscale è strategico articolare con precisione il nesso causale tra evento esterno e minor reddito, quantificare l'effetto e mostrare l'assenza di alternative gestionali che avrebbero potuto produrre redditi più elevati.
Testo integrale
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