Sentenza del 12/02/2020 n. 124 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo Tributario - Acquiescenza coobbligato - Interesse ad agire - Difetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, coobbligato in solido rispetto alla pretesa impositiva, aveva impugnato l'atto impositivo. Tuttavia un altro coobbligato ha effettuato l'integrale pagamento dell'imposta oggetto del giudizio, estinguendo la pretesa fiscale controversa e facendo venir meno l'interesse concreto del ricorrente a proseguire il giudizio principale.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza d'interesse, aderendo alla giurisprudenza di legittimità che ritiene l'integrale pagamento da parte del coobbligato estintivo della pretesa impositiva controversa. Quanto al coobbligato dissenziente, la Corte ha precisato che questi non può nel giudizio principale ottenere il rimborso del pagamento altrui, ma dovrà far valere le proprie ragioni opponendosi alla successiva azione di regresso o di rivalsa promossa dal coobbligato adempiente.
Norme richiamate
art. 100 C.P.C.
Richiamato come riferimento procedurale relativo alle forme di partecipazione/intervento che possono incidere sul processo; nel contesto è evocato per la gestione degli interessi di terzi coobbligati e delle conseguenze dell'intervento/pagamento sul prosieguo del giudizio.
Cass. Sez. Un. nn. 643/2015 e 644/2015
Confermano il principio per cui il pagamento integrale dell'imposta da parte di un coobbligato determina l'estinzione della pretesa fiscale controversa e la conseguente carenza d'interesse delle parti a proseguire il giudizio.
Cass. ss.uu. 20661/14, 8448/12, 18047/10, 16160/02
Giapponimento di precedenti della Suprema Corte che consolidano l'orientamento secondo cui il soddisfacimento integrale della pretesa fiscale opera estinzione della controversia e fa venir meno l'interesse ad agire.
Cass. 24.7.2019 n. 19965
Precisa che il coobbligato dissenziente non può utilizzare il processo principale per ottenere il rimborso del pagamento altrui, perché ciò svuoterebbe il principio secondo cui il creditore può agire contro uno qualsiasi dei coobbligati; il rimedio del dissenziente è l'opposizione/azione nel rapporto di regresso con il coobbligato adempiente.
Massime di principio
- Se uno dei coobbligati in solido estingue integralmente l'obbligazione tributaria, la controversia principale si estingue e gli altri coobbligati perdono l'interesse a proseguire l'impugnazione: il giudice può dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.
- Il coobbligato che non ha pagato e si dichiara dissenziente non può ottenere nel giudizio tributario principale il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato; deve invece tutelarsi attraverso l'opposizione o l'azione di regresso/rivalsa nei confronti del coobbligato adempiente.
- Prima di instaurare o proseguire un giudizio tributario conviene verificare se l'obbligazione sia stata già soddisfatta da altro soggetto coobbligato: in caso affermativo il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.
- Il pagamento parziale da parte di un coobbligato potrebbe non estinguere completamente l'interesse al giudizio: la valutazione dipende dall'ammontare pagato e dalla residua pretesa fiscale.
- Per tutelare la posizione del coobbligato che ha pagato, è opportuno che questi promuova (o sia pronto a subire) l'azione di regresso: il dissenziente dovrà contestare lì l'obbligo di rimborso, con documentazione provante eventuali vizi o ragioni di esonero.
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