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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Genova

Riscossione e misure cautelari - cartella di pagamento - notifica a mezzo posta - ammissibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella esattoriale relativa al ruolo delle IIDD derivante da liquidazione automatizzata ex art.54 DPR 633/72 per l'anno 2014 (credito €10.980,09). Vengono dedotte numerose nullità e vizi tra cui: notifica irregolare (inviata direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata semplice); notifica via PEC con allegato PDF non in formato p7m; mancata conformità della copia digitale; violazione delle forme di notifica ex art.148 c.p.c.; tardività del controllo formale ex art.36-bis DPR 600/73 e mancato invio dell'avviso bonario e mancato contraddittorio; mancata notifica dell'atto di rettifica; omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento; errori di calcolo e erronea quantificazione di interessi, aggio e sanzioni.

La decisione

La Commissione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Motivazioni principali: la giurisprudenza di legittimità ha ormai ammesso la notifica esattoriale mediante invio diretto di raccomandata A.R. da parte del concessionario (richiamata Cass. Civ., sez. trib., n.25219/17); il formato PDF allegato in PEC è valido alla luce dell'art.20 del d.lgs.82/2005 e degli artt.3 e 4 del DPCM 13.11.2014 (si ritengono utilizzabili formati digitali immodificabili e leggibili); la cartella è mera riproduzione meccanica del ruolo (l'originale è il ruolo), pertanto non richiede autenticazione; il termine triennale per il controllo formale (scadenza 31.12.2018 per il periodo di imposta 2014) è rispettato con la notifica dell'8.2.2018; il contraddittorio preventivo non è necessario in caso di controllo formale e l'omesso avviso bonario comporta al più una riduzione delle sanzioni; la comunicazione di irregolarità del 14.9.2016 era stata effettuata; l'indicazione del responsabile del procedimento risultava presente; le censure sui calcoli non sono state adeguatamente provate con un calcolo alternativo completo; interessi, aggio e sanzioni risultano nella misura di legge. Per questi motivi il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese di lite (liquidate in €1.000,00 oltre accessori per ciascun resistente).

Norme richiamate

  • art. 26 DPR 602/73

    Considerata una forma autonoma di notifica esattoriale; la giurisprudenza ammette l'invio diretto da parte del concessionario mediante raccomandata A.R.

  • art. 54 DPR 633/72

    Fonte della liquidazione automatizzata che ha originato il ruolo e la conseguente cartella.

  • art. 20 d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Stabilisce la validità dei documenti informatici/formati elettronici; qui usato per ritenere valido il formato PDF inviato in PEC come documento immodificabile e leggibile.

  • art. 3 e 4 DPCM 13.11.2014

    Regole tecniche per i documenti informatici che permettono l'utilizzo di formati digitali immodificabili e comunemente leggibili (valido il PDF usato).

  • art. 36-bis DPR 600/73

    Termini per l'esercizio del controllo formale (triennale fino al 31.12 del terzo anno successivo): il controllo formale qui è stato considerato tempestivo.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiama norme generali sulla notifica: la Commissione ha ritenuto che l'art.26 DPR 602/73 individui una modalità autonoma che supera la doglianza basata sull'art.148 c.p.c.

  • art. 39 d.l. 112/99

    Permette la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate da parte del concessionario; qui richiamata nella fase processuale.

  • art. 36 d.lgs. 546/92

    Norma richiamata nella decisione per la valutazione del ricorso; base procedurale per la pronuncia della Commissione.

  • Cass. Civ., sez. trib., n.25219/17 (giurisprudenza)

    Precedente di legittimità che ha abbandonato la tesi restrittiva sull'art.26 DPR 602/73 e ammette la prassi della notifica mediante invio diretto di raccomandata A.R. da parte del concessionario.

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale mediante invio diretto di raccomandata A.R. da parte del concessionario è generalmente ammessa alla luce della giurisprudenza di legittimità; non è più obbligatorio che la notifica postale sia effettuata esclusivamente da ufficiale giudiziario o avvocato.
  • La trasmissione tramite PEC con allegato in formato PDF non firmato p7m può essere valida se il formato è immodificabile e comunemente leggibile, conformemente al d.lgs.82/2005 e al DPCM 13.11.2014.
  • La cartella esattoriale è considerata riproduzione meccanica del ruolo: l'originale è il ruolo stesso, perciò la cartella non richiede autenticazione o ulteriore conformazione all'originale.
  • Nel controllo formale il termine per l'esercizio della rettifica è il termine triennale (fino al 31.12 del terzo anno successivo a quello della dichiarazione); rispettato tale termine, la rettifica non è tardiva.
  • Il contraddittorio preventivo e la notifica dell'atto di rettifica non sono necessari nelle ipotesi di controllo formale basato sulla dichiarazione del contribuente; l'omesso avviso bonario può solo avere effetti mitigatori sulle sanzioni.
  • La mancata prova di errori di calcolo da parte del contribuente (es. con calcolo alternativo completo) rende infondate le censure sui quantativi contestati.
  • La semplice omissione di formalità secondarie (es. nominativo del responsabile) non comporta automaticamente la nullità della cartella quando Si tratta di mera notifica per la riscossione di somme derivanti dal ruolo.

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